Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38815/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la revoca o la sospensione dell'ingiunzione a demolire relativa all'immobile sito in Pozzuoli, via Cuma Licola n. 67/A, sostenendo che erano pendenti quattro distinte istanze di condono edilizio presentate per porzioni dell'immobile e che ciò avrebbe impedito l'esecuzione demolitoria. Si assumeva che l'immobile fosse composto da quattro appartamenti autonomi, disponibili a ciascun richiedente, e che la condanna penale intervenuta riguardasse solo il reato paesaggistico e non le violazioni urbanistiche, per cui il giudice avrebbe dovuto attendere la definizione delle domande di sanatoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'intero fabbricato avesse volumetria complessiva di mc. 1680, superando ampiamente il limite volumetrico di 750 mc previsto per singola domanda di condono; dalle acquisizioni tecniche risultava un unico corpo di fabbrica su due livelli senza titoli distinti a favore dei singoli ricorrenti. Non essendo dimostrata l'esistenza di atti negoziali o di un frazionamento reale che legittimasse domande separate, la Corte ha escluso la legittimazione dei ricorrenti a presentare autonome istanze di sanatoria e ha confermato la possibilità di procedere all'esecuzione demolitoria. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, all'onere di pagamento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 in via equitativa.

Norme richiamate

  • Legge 24 novembre 1994, n. 724 (condono edilizio)

    limite volumetrico di 750 m.c. per singola domanda di sanatoria

    Il limite di 750 m.c. si applica alla singola domanda di condono; non è consentito frazionare artificiosamente un unico edificio in più richieste per eludere tale limite quando non vi sia un reale frazionamento o titoli distinti

  • Legge 28 febbraio 1985, n. 47

    art. 6; art. 31; art. 38, comma 5

    La disciplina delle sanatorie e i presupposti per domande distinte: solo la sussistenza di titoli distinti (alienazione, diritti reali o personali su porzioni) legittima domande autonome; la mera disponibilità di fatto non è sufficiente

  • Art. 1-sexies, legge 431/85

    Ricordata dalla difesa ma non ritenuta idonea a giustificare la presentazione di distinte istanze quando mancano titoli distinti; la Corte non ha dato rilievo alle argomentazioni basate su tale norma in assenza di atti che provassero titolarità separate

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di ricorso inammissibile: applicata per carico delle spese ai ricorrenti

  • Giurisprudenza e Corte Costituzionale

    Sentenza Corte Cost. n. 302/1996; sent. Corte Cost. n. 186/2000 e varie sentenze di Cassazione (es. Sez.3 n.14308/2024, Sez.3 n.27977/2019, Sez.4 n.10017/2021)

    Costante indirizzo interpretativo: la scissione della volumetria per eludere limiti di legge è illegittima; la Corte costituzionale e la giurisprudenza di legittimità richiedono l'esistenza di titoli giuridici reali e anteriori per ammettere domande autonome di sanatoria

Massime di principio

  • Non sono ammesse domande di condono distinte presentate da soggetti diversi rispetto a un unico corpo di fabbrica a meno che non esistano titoli distinti e anteriori (vendita, costituzione di diritti reali o personali, divisione formale) che attestino il frazionamento reale
  • La mera disponibilità di fatto o la tolleranza del proprietario su porzioni dell'immobile non legittima la presentazione di autonome istanze di sanatoria
  • Se l'immobile superi manifestamente i limiti volumetrici previsti dalla norma (es. 750 m.c.), le domande di condono pendenti non impediscono l'esecuzione degli ordini demolitori quando non emergano titoli validi che giustifichino domande autonome
  • Per evitare il rigetto o l'inammissibilità del ricorso è necessario produrre atti comprovanti la titolarità su porzioni (atto di vendita, divisione, titoli di godimento) anteriori alla presentazione delle domande di condono
  • La presentazione di ricorso infondato può comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; valutare preliminarmente la fondatezza e la documentazione probatoria prima di proporre opposizioni relative a misure demolitorie

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.