Cassazione Penale, Sentenza n. 17893/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva dichiarato il "non luogo a provvedere" sulla sua opposizione volta a ottenere la nullità del provvedimento di cumulo (1 luglio 2020) con cui era stato computato un titolo esecutivo costituito da una sentenza irrevocabile del G.I.P. del 5 giugno 2017 pronunciata in absentia. Choufrane deduce che la consegna dall'autorità giudiziaria spagnola era stata subordinata alla condizione (accettata dall'Italia) che non si procedesse in assenza dell'imputato e che, quindi, per il principio di specialità del mandato d'arresto europeo il titolo formatosi in condizioni diverse non poteva essere eseguito. Il GIP aveva ritenuto che la questione dovesse essere sollevata con lo strumento della rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) e perciò declarava il non luogo a provvedere.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari di Trieste. Il Collegio ha sancito che il GIP non ha correttamente applicato il principio di specialità del mandato d'arresto europeo (Decisione quadro 2002/584/GAI e art. 32 L. n. 69/2005): l'inclusione nel provvedimento di cumulo della pena derivante dalla sentenza pronunciata in absentia (5 giugno 2017) costituisce violazione del principio di specialità perché la consegna era stata effettuata dalla Spagna subordinandola alla garanzia di un nuovo processo/revisione. Inoltre la Corte ha chiarito che la questione della violazione del principio di specialità prevale e non può essere esclusa richiamando meccanismi residuali come l'art. 629-bis c.p.p.; il carattere sovranazionale della disciplina (Decisione quadro) impone il rispetto delle condizioni di consegna.
Norme richiamate
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002
Fissa il principio di specialità per il mandato d'arresto europeo: la persona consegnata non può essere sottoposta a procedimento, condanna o privazione della libertà per fatti diversi e anteriori a quelli per cui è stata consegnata, salvo eccezioni o consenso dello Stato di esecuzione.
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (recepimento della decisione quadro)
"La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI ..."
Recepisce nel diritto interno il principio di specialità; in particolare l'art. 32 afferma i limiti della consegna soggetti al principio di specialità e rinvia alle eccezioni di cui all'art. 26.
"La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26."
Stabilisce direttamente nel nostro ordinamento che la consegna è vincolata al principio di specialità; l'esecuzione di reati anteriori o diversi è preclusa salvo le eccezioni normative o consenso.
Art. 26 legge n. 69/2005 (comma 2, ipotesi di eccezione)
"a) il soggetto consegnato, avendone avuta la 'possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno; b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale; c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale; d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale; e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 14; f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna [...]"
Elenca le eccezioni al principio di specialità; nel caso di specie nessuna delle eccezioni era applicabile e non risultava rinuncia al principio da parte del ricorrente.
Art. 629-bis codice di procedura penale
Strumento previsto per la rescissione del giudicato in caso di mancata conoscenza della celebrazione del processo per cause non imputabili al condannato; il GIP aveva ritenuto che l'assenza di impugnazione secondo tale via escludesse la censura in sede di opposizione all'esecuzione, ma la Corte ha ritenuto che la questione del principio di specialità è autonoma e prevalente rispetto alla disciplina della rescissione.
Art. 420-bis codice di procedura penale
Richiamato nella parte introduttiva come riferimento alle condizioni per dichiarare l'assenza dell'imputato; utilizzato per delineare i presupposti della rescissione prevista dall'art. 629-bis.
Art. 670 codice di procedura penale
Norma che disciplina l'incidente di esecuzione; la Corte ha osservato che alcune nullità insorte in processi celebrati in absentia non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ma ciò non preclude la verifica del principio di specialità del mandato d'arresto europeo.
Art. 10 Costituzione
"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute"
Fondamento costituzionale dell'obbligo di adeguamento del diritto interno alle norme sovranazionali (qui la Decisione quadro), con conseguente prevalenza del principio di specialità derivante dall'ordinamento europeo.
Convenzione europea di estradizione (Parigi, 13 giugno 1957) / Convenzione di Schengen e relative norme applicative
Richiamate a titolo storico-sistematico: la disciplina del mandato d'arresto europeo si inscrive in un quadro di cooperazione internazionale/UE e trae fondamento anche da norme convenzionali europee che hanno promosso l'armonizzazione delle procedure di consegna.
Massime di principio
- Il principio di specialità del mandato d'arresto europeo impedisce l'esecuzione di provvedimenti penali (procedimenti, misure restrittive, condanne) diversi o anteriori rispetto a quelli per cui la persona è stata consegnata, salvo le eccezioni tassative previste dalla legge o una rinuncia espressa.
- Se la consegna è stata effettuata subordinandola a specifiche garanzie (es. diritto a un nuovo processo in caso di condanna in absentia), l'autorità dello Stato di esecuzione deve rispettare tali condizioni: l'inclusione di titoli formatisi in condizioni diverse può rendere illegittima l'esecuzione.
- La doglianza relativa alla violazione del principio di specialità è autonoma rispetto agli strumenti interni volti a contestare la validità del giudicato (es. rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.): la presenza di un vincolo di consegna fondato su norme sovranazionali può prevalere sulla questione della validità formale del titolo esecutivo.
- In presenza di un mandato d'arresto europeo, chi è consegnato o il suo difensore devono verificare e segnalare immediatamente le condizioni della consegna (eventuali limitazioni, garanzie richieste dallo Stato emittente) e possono far valere il principio di specialità nell'ambito dei rimedi per l'esecuzione/oppose al cumulo delle pene.
- Le autorità nazionali devono esaminare con rigore eventuali condizioni imposte dallo Stato di emissione della consegna: il mancato rispetto di tali condizioni può comportare l'annullamento di provvedimenti esecutivi e il rinvio per nuovo esame.
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