Cassazione Penale, Ordinanza n. 03465/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato in primo grado una condanna per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, poi riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con pena di mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa, con riconoscimento delle attenuanti generiche e disapplicazione della recidiva. In appello, tramite difensore munito di procura speciale, aveva aderito a un concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., accettato dal Procuratore generale, con rinuncia agli altri motivi di gravame e richiesta di riduzione della pena, che la Corte territoriale ha recepito rideterminando la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 600 di multa. Con il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo: difetto di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando quindi la mancata verifica di eventuali cause di proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, a seguito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la parte abbia rinunciato ai motivi non coltivati e che l'accoglimento della richiesta nei termini pattuiti determini una preclusione processuale anche nel giudizio di legittimità. In particolare, ha affermato che sono proponibili per cassazione solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione del giudice; restano invece inammissibili doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione dell'art. 129 c.p.p. e su vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione. Conseguentemente, ha dichiarato l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
disposizione incriminatrice richiamata quale base della condanna per il reato in materia di stupefacenti, poi riqualificato in sentenza.
il concordato in appello comporta una rinuncia ai motivi non coltivati e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione; sono deducibili solo vizi relativi alla volontà, al consenso del P.M. o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
la censura sulla mancata immediata declaratoria di cause di non punibilità è inammissibile quando investe motivi già rinunciati nel concordato in appello.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte richiama anche la possibilità di aumentarla nei limiti indicati dalla legge.
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
è richiamato quale fonte dell'aumento della sanzione pecuniaria oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., quando accettato e integralmente recepito dal giudice, determina una preclusione processuale sulla possibilità di proporre in cassazione censure riferite ai motivi rinunciati.
- Contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili in cassazione soltanto questioni relative alla validità della formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
- La doglianza sulla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. è inammissibile se si colloca nell'area dei motivi abbandonati con l'accordo in appello.
- I vizi concernenti la quantificazione della pena non sono deducibili in cassazione quando non integrino illegalità della sanzione, cioè quando la pena sia comunque prevista dalla legge e rientri nei limiti edittali.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata de plano e comporta, oltre alle spese, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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