Cassazione Penale, Sentenza n. 19252/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Vizia impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che lo aveva estromesso dal procedimento di riesame del decreto di sequestro preventivo. Sosteneva che l'esclusione era illegittima perché il suo difensore aveva manifestato un interesse attuale e concreto a partecipare e aveva depositato memoria il 26/07/2021; inoltre rilevava che la precedente rinuncia a un autonomo riesame proposto dalla societa' De Vizia Transfer s.p.a. non poteva avere effetto preclusivo sulla sua partecipazione. Chiedeva che venissero valutati i motivi di riesame contenuti nella memoria e denunciava violazioni degli artt. 324, 178, 121 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il provvedimento impugnato (l'ordinanza che estromette un soggetto dal procedimento di riesame) è un provvedimento ordinatorio e non costituisce una decisione conclusiva ai sensi dell'art. 324 c.p.p.; pertanto, secondo l'art. 325 c.p.p., non è proponibile ricorso per cassazione. Perciò la Corte non è entrata nel merito delle doglianze sulla mancata considerazione della memoria o sull'interpretazione degli artt. 178 e 121 c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
«[c]ontro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge»
La Corte interpreta tale norma nel senso che la cassazione è ammessa solo contro le ordinanze conclusive del procedimento di riesame ai sensi dell'art. 324 (cioè decisioni che decidono sulla richiesta di riesame). Ne discende che provvedimenti ordinatori, come l'estromissione di un soggetto dalla partecipazione al procedimento, non sono impugnabili in cassazione.
Rilevata come la norma che disciplina il giudizio di riesame e le ordinanze conclusive del procedimento incidentale; la Corte usa il riferimento a questo articolo per delimitare quali ordinanze siano cassabili (quelle che decidono sulla richiesta di riesame).
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto di intervenire/partecipare al procedimento; dalla motivazione della Corte emerge che la questione non è stata valutata nel merito perché il rimedio scelto (cassazione) era inammissibile rispetto al tipo di provvedimento impugnato.
Riferimento del ricorrente per lamentare la mancata considerazione della memoria depositata; la Corte non si è pronunciata sul merito della violazione di questa norma per motivi di inammissibilità formale del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata come base del motivo di cassazione (violazione di legge). La Corte ha ritenuto che, comunque, tale rimedio non fosse percorribile perché il provvedimento impugnato non rientra nelle tipologie di ordinanze cassabili.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione della somma in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è ammessa solo contro le ordinanze conclusive del giudizio di riesame ex art. 324 c.p.p.; provvedimenti ordinatori (es. l'estromissione di un soggetto dal procedimento) non sono impugnabili per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
- Se si ritiene illegittima l'esclusione da un procedimento cautelare, occorre proporre i rimedi processuali previsti nel rito (es. istanze e opposizioni davanti al Tribunale del riesame o altri rimedi ordinamentali), poiché la cassazione non è lo strumento idoneo per impugnare provvedimenti meramente ordinatori.
- La precedente rinuncia a un'impugnazione autonoma può complicare la valutazione dell'interesse attuale dell'interveniente, ma la valutazione di tale interesse resta materia da decidere nel merito dal giudice del riesame e non dalla Cassazione se il ricorso è inammissibile per ragioni formali.
- Per tutelarsi efficacemente, chi chiede di intervenire in un procedimento cautelare deve dimostrare tempestivamente e in modo chiaro l'interesse concreto e depositare memorie nei termini utili al fine di ottenere che il giudice del riesame valuti l'ammissione e il merito delle eccezioni.
- Le doglianze relative alla mancata considerazione di atti processuali (es. memorie) vanno proposte con i rimedi adeguati e ammissibili: se il provvedimento che le respinge non è impugnabile in cassazione, è necessario agire nelle sedi e con i mezzi che il codice pone a disposizione per quelle fattispecie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19137/2022 del 16/05/2022
- Sentenza penale · 16 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19138/2022 del 16/05/2022
- Sentenza penale · 16 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19145/2022 del 16/05/2022
- Sentenza penale · 16 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19177/2022 del 16/05/2022
- Sentenza penale · 16 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19178/2022 del 16/05/2022
- Sentenza penale · 16 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19180/2022 del 16/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →