Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16248/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità, contestando la tenuta logica della decisione di merito. La Corte osserva però che la motivazione del giudice del gravame era logica, coerente e puntuale, richiamando espressamente le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, e ritiene quindi che il motivo si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al controllo di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo articolato, pur formalmente dedotto come violazione di legge e vizio di motivazione, mirava in realtà a contestare la valutazione di penale responsabilità già compiuta in appello, valutazione che era stata sorretta da motivazione ritenuta logica, coerente e puntuale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Individua il reato oggetto della condanna confermata in appello, ossia l'evasione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste formale di violazione di legge o vizio di motivazione, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logica, coerente e puntuale.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti alla ricostruzione operata dai giudici di merito, senza evidenziare un effettivo vizio giuridicamente rilevante della decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.