Cassazione Penale, Sentenza n. 19891/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la conferma in Appello della condanna per truffa aggravata continuata. Due i motivi: (1) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa (art. 640, comma 2-ter c.p.), sostenendo che i successivi contatti telefonici e la possibile trasparenza di informazioni avrebbero neutralizzato il vantaggio offerto dal mezzo telematico; (2) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della recidiva, agli aumenti per continuazione e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; in particolare si censurava il calcolo della pena per avere la Corte territoriale applicato sia l'aumento previsto dall'art. 640, comma 2-ter, sia quello per recidiva (art. 99, comma 4), violando l'art. 63, quarto comma c.p., che impone di applicare la pena prevista per la circostanza più grave quando concorrono più aggravanti ad effetto speciale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i motivi relativi alla esclusione dell'aggravante della minorata difesa e alla mancata esclusione della recidiva/negazione delle attenuanti, confermando la valutazione di merito: l'aggravante ex art. 640, comma 2-ter c.p. è stata ritenuta sussistente perché l'imputato ha tratto consapevolmente e concretamente vantaggio dall'uso della rete (uso di false generalità, telefono non intestato, assenza di incontri di persona e mancata disponibilità a far visionare i beni). Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo al trattamento sanzionatorio: il calcolo della pena nel giudizio di merito ha violato l'art. 63, comma 4 c.p., perché sono stati cumulativamente applicati gli aumenti previsti dalla circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma 2-ter e dalla recidiva (art. 99, comma 4), anziché applicare la pena prevista per la circostanza più grave con eventuale ulteriore aumento nei limiti consentiti. Perciò la sentenza è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio sulla pena; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è resa irrevocabile.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa), comma 2-ter
"strumenti informatici o telematici (e quindi non telefonici, n.d.r.) idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione"
La Corte interpreta la disposizione nel senso che la nuova aggravante si applica solo quando l'autore abbia concretamente e consapevolmente approfittato delle caratteristiche degli strumenti informatici/telematici per ostacolare l'identificazione; contatti telefonici o altre comunicazioni classiche non escludono l'aggravante se, nel concreto, l'uso della rete ha mantenuto l'anonimato e ha agevolato la truffa (es. false generalità, telefono non intestato, assenza di incontro).
art. 99 cod. pen., comma 4 (recidiva qualificata)
La recidiva può configurare una circostanza aggravante ad effetto speciale con aumento di pena (qui applicata dalla Corte di merito); la sua valutazione richiede considerazione complessiva dei precedenti e del comportamento criminoso. Nel caso è stata ritenuta sussistente sulla base dei molteplici precedenti per truffa.
art. 63 cod. pen., quarto comma
Norma applicata dal giudice di legittimità per censurare il cumulo degli aumenti: quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica la pena prevista per la circostanza più grave, con la possibilità per il giudice di aumentare la stessa entro limiti, ma non di sommare gli aumenti previsti dalle singole circostanze; la violazione ha determinato l'annullamento del trattamento sanzionatorio.
L. 28 giugno 2024, n. 90, art. 16, comma 1, lett. t)
Ha introdotto il n. 2-ter al comma 2 dell'art. 640 c.p., delimitando il perimetro dell'aggravante alla condotta che impiega strumenti informatici/telematici idonei a ostacolare l'identificazione; la Corte l'ha richiamata per ribadire la necessità di uno scrutinio concreto caso per caso.
Richiamato nella motivazione di merito in relazione al cumulo materiale/ideale delle pene e agli aumenti complessivi: non ha inciso sulla decisione di legittimità, che si è concentrata sulla violazione dell'art. 63 c.p. nel calcolo degli aumenti per circostanze speciali.
Massime di principio
- L'aggravante per minorata difesa (art. 640, comma 2-ter) non scatta automaticamente per tutte le truffe online: serve prova che l'agente abbia concretamente e consapevolmente tratto vantaggio dall'uso di strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l'identificazione.
- La semplice esistenza di contatti telefonici o altri strumenti 'classici' tra autore e vittima non esclude di per sé l'aggravante se, nel concreto, tali contatti non hanno neutralizzato l'anonimato (es. uso di false generalità, telefoni non intestati, assenza di incontri in presenza o di disponibilità a far visionare i beni).
- La valutazione della recidiva richiede esame complessivo dei precedenti e delle condotte: precedenti numerosi e omogeneamente orientati (es. plurimi reati di truffa) possono giustificare la qualificazione come 'professionale' e la conferma della recidiva.
- Quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, il giudice deve applicare la pena prevista per la circostanza più grave (art. 63, comma 4 c.p.) e eventualmente aumentarla nei limiti consentiti, ma non può sommare meccanicamente gli aumenti percentuali previsti dalle singole circostanze.
- Le contestazioni sul diniego delle circostanze attenuanti generiche richiedono che il giudice indichi elementi positivi in favore dell'imputato; la mera ammissione dei fatti può non essere sufficiente a prevalere su precedenti gravi e consolidati.
- Nei procedimenti per truffe online è necessario uno scrutinio caso per caso: i giudici devono motivare se e come l'utilizzo della rete ha creato uno specifico vantaggio o una situazione di difficoltà per le vittime rispetto a forme tradizionali di contatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19651/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19652/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19653/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19753/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19763/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19845/2026 del 29/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →