Cassazione Penale, Ordinanza n. 04497/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo dei necessari requisiti di specificità e quindi non scrutinabile nel merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma. L'unico motivo dedotto lamentava una presunta carenza di motivazione della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico e non rispettava i requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, c.p.p.: il ricorso non si confrontava in modo effettivo con la motivazione logica e congrua della sentenza d'appello, non indicava con precisione le ragioni di fatto e di diritto poste a base dell'impugnazione, né specificava quali doglianze già formulate in appello fossero state trascurate dal giudice territoriale. Ciò impediva al giudice di legittimità di individuare esattamente i rilievi e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali; una censura generica sulla motivazione, non ancorata al contenuto della sentenza impugnata e alle doglianze di appello, è inammissibile.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è onerato del pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di vizio di motivazione deve essere formulata in modo specifico, indicando puntualmente le ragioni di fatto e di diritto contestate e il concreto passaggio motivazionale censurato.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a lamentare apoditticamente la carenza di motivazione senza confrontarsi con la sentenza impugnata e senza chiarire quali questioni già devolute in appello siano state omesse dal giudice di merito.
- La specificità dei motivi è requisito essenziale del ricorso per cassazione: la sua mancanza impedisce alla Corte di legittimità di esercitare il controllo richiesto e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
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