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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33769/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale perché presentata personalmente con sottoscrizione ritenuta non autenticata. Il ricorrente contestava che l'opposizione fosse invalida, rilevando che l'atto era stato comunque sottoscritto digitalmente dall'imputato e che il difensore, quale procuratore speciale, aveva apposto successivamente firma digitale per autenticare e accettare il mandato, con procura speciale che espressamente abilitava anche al deposito telematico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che l'atto rispettava i requisiti di cui all'art. 461 c.p.p.: l'imputato aveva apposto firma digitale sia sull'opposizione sia sulla procura, manifestando la volontà di ratifica, e il difensore (procuratore speciale) aveva successivamente apposto la propria firma digitale per autenticare e accettare il mandato. L'errore del GIP derivava dall'aver valutato la firma come non autenticata sulla base della diversa posizione grafica e non aver considerato i timestamp che dimostravano la sequenza delle sottoscrizioni. Conseguentemente il decreto impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Roma, ufficio del GIP, per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 461 cod. proc. pen.

    L'opposizione al decreto penale può essere proposta dall'imputato personalmente o a mezzo del difensore; la conformità formale dell'atto va valutata nell'insieme delle sottoscrizioni e delle procure allegate: la firma digitale dell'imputato, integrata dalla procura speciale e dalla successiva firma digitale del difensore che autentica e accetta il mandato, soddisfa i requisiti dell'art. 461 c.p.p.

Massime di principio

  • L'opposizione a decreto penale può essere validamente proposta anche con firme digitali apposte in momenti diversi, purché sia dimostrabile la volontà complessiva dell'imputato e l'accettazione/autenticazione da parte del difensore.
  • La procura speciale che autorizza anche il deposito telematico e l'accettazione espressa del difensore sono elementi decisivi per ritenere valida l'autenticazione della sottoscrizione dell'imputato.
  • La posizione grafica delle firme sul documento (ad es. firma del difensore posta 'più in alto') non è di per sé motivo di invalidità se gli elementi telematici (timestamp) e la documentazione mostrano la sequenza e la volontà di autenticare.
  • I timestamp e i dati di registrazione telematica costituiscono prova utile per ricostruire l'ordine delle sottoscrizioni e l'intenzione delle parti.
  • In caso di errore del giudice di merito sulla valutazione formale di conformità documentale, la Cassazione può annullare senza rinvio se la questione è risolta nei suoi profili di fatto e di diritto e non richiede istruttoria ulteriore.

Testo integrale

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