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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35492/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il pubblico ministero aveva chiesto l’emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di un indagato per il reato di minaccia, ma il GIP del Tribunale di Ravenna aveva restituito gli atti al pubblico ministero perché l’indagato era privo di difensore d’ufficio. Il pubblico ministero ha impugnato l’ordinanza denunciandone l’abnormità: sosteneva che, prima della richiesta di decreto penale, non fosse tenuto a nominare un difensore d’ufficio, poiché tale nomina è necessaria solo quando debba compiersi un atto per il quale è prevista l’assistenza difensiva e la richiesta al GIP non richiede la presenza del difensore. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che la nomina spetta al giudice al momento dell’emissione del decreto, salvo che prima debbano essere compiuti atti cui il difensore abbia diritto di assistere.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio l’ordinanza del GIP, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso del procedimento. La restituzione degli atti al pubblico ministero per la sola mancata nomina preventiva del difensore d’ufficio era abnorme: il codice non impone tale nomina prima della richiesta di decreto penale e il provvedimento aveva determinato un’indebita regressione del procedimento. La nomina del difensore d’ufficio va effettuata dal GIP al momento dell’emissione del decreto penale, in modo che l’imputato possa compiere, con l’assistenza difensiva, la scelta tra acquiescenza e opposizione.

Norme richiamate

  • art. 568 c.p.p.

    La categoria dell'abnormità ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., ed al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen.

    L’abnormità costituisce un rimedio eccezionale rispetto alla tassatività dei mezzi d’impugnazione e consente il ricorso soltanto nei casi in cui il provvedimento presenti anomalie strutturali o funzionali radicali e non siano disponibili altri rimedi idonei.

  • art. 177 c.p.p.

    La categoria dell'abnormità ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., ed al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen.

    L’abnormità non coincide con una mera violazione processuale e opera in via eccezionale rispetto al sistema tassativo delle nullità, nei casi di radicale incompatibilità dell’atto con il sistema processuale.

  • art. 97, comma 3, c.p.p.

    Il codice di rito non prevede che il pubblico ministero, prima di avanzare al GIP richiesta di emissione di decreto penale di condanna debba procedere alla nomina del difensore, non essendo contemplata in tale fase la sua presenza (Sez. 1, n. 16002 del 26/03/2004, Rv. 227937 - 01), sempre che non debbano essere compiuti atti cui egli debba assistere.

    La nomina d’ufficio è necessaria quando debba essere compiuto un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore; non è richiesta al pubblico ministero prima della domanda di decreto penale, salvo che debba svolgersi un atto cui il difensore abbia diritto di assistere.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Tale nomina non può neppure ritenersi conseguente all’avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen., dal momento che nel procedimento per decreto, non è prevista la previa notifica di tale avviso e il pubblico ministero non è tenuto ad interrogare l'indagato prima di esercitare l'azione penale con richiesta di decreto penale di condanna.

    Nel procedimento per decreto non è previsto il previo avviso di conclusione delle indagini e il pubblico ministero non è tenuto a interrogare l’indagato prima di chiedere il decreto; pertanto, tali adempimenti non fondano un obbligo anticipato di nomina del difensore.

Massime di principio

  • L’abnormità di un provvedimento giudiziario è configurabile, in via eccezionale, quando l’atto sia strutturalmente estraneo al sistema processuale oppure, pur astrattamente riconducibile a un potere legittimo, ne ecceda radicalmente i limiti; ricorre altresì sul piano funzionale quando l’atto determini la stasi del procedimento o un’anomala regressione che ne impedisca la prosecuzione, in assenza di altri rimedi idonei.
  • Nel procedimento per decreto, il pubblico ministero non è tenuto a nominare un difensore d’ufficio prima di presentare al giudice la richiesta di emissione del decreto penale, poiché in tale fase non è prevista la presenza del difensore, salvo che debba essere compiuto un atto per il quale sia prevista la sua assistenza.
  • Quando l’imputato è privo di difensore d’ufficio, la nomina va disposta dal giudice al momento dell’emissione del decreto penale, affinché l’interessato possa avvalersi dell’assistenza difensiva per scegliere tra l’acquiescenza alla condanna e la proposizione dell’opposizione.
  • La restituzione degli atti al pubblico ministero per la sola mancata nomina preventiva del difensore d’ufficio, non essendo tale nomina prescritta in quella fase, determina un’indebita regressione del procedimento ed è provvedimento abnorme.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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