Cassazione Civile, Ordinanza n. 32729/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo alle annualità 2002-2006. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento dell'appello del Comune, aveva riformato la decisione. La parte contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Prima della decisione, tuttavia, ha depositato istanza di rinuncia al ricorso dichiarando di avere definito la controversia con l'ente impositore e chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune ha aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla controparte e da questa accettata, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese. La Corte ha anche escluso, nel caso concreto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la ratio sanzionatoria della norma e il fatto che la sopravvenuta inammissibilità non ne giustifica l'applicazione.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato ha natura sanzionatoria e mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose; nel caso esaminato la Corte esclude la debenza dell'importo.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
La disposizione ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente comunicata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese ove vi sia accordo tra le parti.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 è collegato a una funzione sanzionatoria e non si applica automaticamente in ogni ipotesi di definizione del giudizio, dovendosi guardare alla finalità di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose.
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