Cassazione Penale, Sentenza n. 35217/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagata)
La controversia
Il GIP del Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 30 marzo 2025, aveva disposto il sequestro preventivo della s.p.a. Sicilgrassi e del relativo compendio aziendale nel procedimento a carico della ricorrente e di altri due indagati, per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e per una serie di reati di illecita concorrenza di cui all'art. 513-bis c.p. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 14 maggio 2026, aveva dichiarato inammissibile il riesame proposto personalmente dall'indagata, ritenendo che, quale socia e non rappresentante della società nella richiesta, non avesse un interesse tutelabile alla restituzione dei beni sequestrati. La ricorrente ha proposto tempestivo ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 325 e 125, comma 3, c.p.p., deducendo che il provvedimento cautelare aveva sottoposto a vincolo anche 338.000 azioni della società, indicate come appartenenti al suo patrimonio personale, ma che il Tribunale non aveva esaminato tale profilo né le allegazioni e i documenti prodotti in sede di riesame, tra cui visura camerale aggiornata, bilancio 2024 e verbale notarile del 25 giugno 2025. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 322, 325, 568, comma 4, e 591, lett. a), c.p.p., sostenendo che la propria qualità di indagata non escludeva la legittimazione né l'interesse concreto e attuale: era titolare, secondo la documentazione dedotta, del 16% del pacchetto azionario direttamente sequestrato e la misura le impediva di percepire utili, disporre delle azioni ed esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi connessi. Ha inoltre dedotto che la revoca del sequestro avrebbe inciso sulla sua posizione personale, anche rispetto a possibili responsabilità civili verso terzi o soci connesse alla sua attività di amministratrice e ai reati fine contestati. I motivi sono stati esaminati congiuntamente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, sezione riesame, per un nuovo esame. Ha chiarito che, ai sensi dell'art. 322 c.p.p., sono legittimati al riesame l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione, fermo il requisito dell'interesse concreto e attuale previsto dall'art. 568, comma 4, c.p.p. In base al principio enunciato dalle Sezioni Unite, l'indagato può agire quando alleghi un pregiudizio relativo a una situazione giuridica soggettiva tutelata, anche se non comporta il diritto alla restituzione del bene. Nel caso concreto, la ricorrente aveva allegato sia la titolarità di una parte delle azioni direttamente sottoposte a sequestro, sia effetti della rimozione del vincolo sulla propria posizione; il Tribunale non aveva compiutamente valutato tali deduzioni e i relativi documenti. La Corte ha quindi demandato al giudice del rinvio di riesaminare l'ammissibilità della richiesta alla luce dei principi indicati. Nessuna statuizione sulla responsabilità penale nel merito.
Norme richiamate
L'art. 322 cod. proc. pen., attribuisce la legittimazione alla proposizione dell'impugnazione contro il decreto in materia di sequestro preventivo, all'imputato (e al suo difensore), alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.
La norma individua i soggetti legittimati a chiedere il riesame del decreto di sequestro preventivo; la qualità di indagato, da sola, non risolve la questione dell'interesse, che va verificato secondo l'art. 568, comma 4, c.p.p.
Tale previsione deve essere letta alla luce del principio generale sancito dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. secondo cui, ai fini della proposizione dell'impugnazione, è necessario avervi interesse.
Ogni impugnazione richiede un interesse concreto e attuale; per il riesame del sequestro, l'interesse deve riguardare gli effetti della rimozione del vincolo sulla posizione giuridica dell'impugnante.
Massime di principio
- La legittimazione al riesame del sequestro preventivo e l'interesse a impugnare sono requisiti distinti: la sussistenza della legittimazione non esonera dall'allegare un interesse concreto e attuale.
- L'indagato può chiedere il riesame del sequestro preventivo quando alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo sulla propria posizione, anche se tale interesse non comporta il diritto alla restituzione del bene.
- L'interesse all'impugnazione deve tradursi nella prospettazione di un pregiudizio relativo a una situazione giuridica soggettiva tutelata e di un risultato idoneo a produrre effetti immediati nella sfera giuridica del ricorrente; non è sufficiente il mero interesse a ottenere una decisione favorevole sui presupposti del sequestro.
- Il socio non è legittimato a impugnare il sequestro di beni appartenenti alla società per il solo fatto di essere titolare di quote o azioni, se non vanta una relazione giuridica con i beni o un autonomo interesse rilevante. Diversamente, deve essere valutata la deduzione che il sequestro abbia colpito direttamente le partecipazioni azionarie personali del socio.
- Il giudice del riesame deve confrontarsi con le allegazioni e i documenti specificamente prodotti a sostegno della titolarità dei beni sequestrati e dell'interesse concreto a ottenere la rimozione del vincolo.
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