Sentenza del 10/11/2025 n. 428 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato due avvisi di liquidazione dell’imposta di registro relativi alle cessioni di terreni edificabili effettuate dal trust: una vendita del 7 settembre 2021 e una del 25 maggio 2021. Le cessioni erano state assoggettate a IVA, ma l’Ufficio aveva richiesto l’imposta proporzionale di registro. I ricorrenti sostenevano che il trust, titolare di partita IVA e dedito ad attività commerciale, fosse soggetto passivo IVA e invocavano l’alternatività IVA/registro; contestavano inoltre la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e chiedevano il rinvio della questione alla Corte di giustizia UE. L’Agenzia sosteneva che il trust non è soggetto giuridico ai fini IVA e che rileva la posizione del disponente, il quale aveva conferito beni privati e non aveva agito come imprenditore.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria ha respinto entrambi i ricorsi. Ha ritenuto legittima l’omissione del contraddittorio preventivo, perché gli avvisi erano liquidazioni dell’imposta di registro basate sui dati del rogito e rientravano tra gli atti esclusi dall’obbligo; inoltre, la controversia riguardava l’imposta di registro, non direttamente l’IVA, e la solidarietà nel pagamento non comportava litisconsorzio necessario con gli acquirenti. Nel merito, ha stabilito che, ai fini IVA, conta la posizione del disponente, non l’attività del trust o la posizione personale del trustee: poiché i beni erano stati conferiti come beni privati e il disponente non aveva agito da imprenditore, le vendite erano soggette a imposta di registro. Ha escluso la violazione dell’alternatività IVA/registro e respinto la richiesta di rinvio alla Corte di giustizia UE. Ha precisato che resta eventuale il diritto a chiedere il rimborso dell’IVA versata. Spese integralmente compensate per la complessità e la relativa novità della questione. Nel testo non sono indicati gli importi liquidati.
Norme richiamate
Articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il nuovo articolo 6 bis dello statuto dei contribuenti esclude, infatti, il contraddittorio per gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il contraddittorio preventivo non è dovuto per gli atti appartenenti alle categorie che la legge esclude e che sono individuate dal decreto ministeriale; la Corte ha ricondotto a tale esclusione gli avvisi di liquidazione in esame.
Articolo 3, lettera c), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 aprile 2024
L'articolo 3 del DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 24 aprile 2024 alla lettera c) individua gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro tra quelli automatizzati.
Gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro sono inclusi tra gli atti automatizzati esclusi dal contraddittorio preventivo ai sensi dell’articolo 6-bis, secondo l’applicazione fatta dalla Corte.
La decisione rileva che la soggettività del trust ai fini IRES non determina automaticamente la sua soggettività ai fini IVA: le imposte indirette seguono una valutazione distinta, collegata alla posizione del disponente.
Articolo 2 della Convenzione dell’Aja sui trust
La Corte richiama la qualificazione del trust come strumento e non come soggetto giuridico autonomo; ai fini IVA, pertanto, non è decisiva la sola attività svolta dal trust, ma la posizione del disponente.
Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Infatti, la stessa decisione della Corte Europea non afferma affatto che l'esecuzione di attività di urbanizzazione rappresenti automaticamente attività economica ma tale può divenire solo quando essa è svolta con modalità organizzative proprie di una impresa ( circostanza questa semplicemente mai provata e perfino nemmeno chiaramente allegata anche a prescindere che potesse rientrare tra i poteri del trustee)
La disposizione, come considerata alla luce della decisione europea citata, non rende automaticamente soggetto passivo chi vende un terreno o realizza attività di urbanizzazione: occorrono elementi che dimostrino un’attività economica svolta in modo indipendente e con modalità organizzative proprie di un’impresa.
Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia UE nella causa C-213/24 del 3 aprile 2025
La pronuncia europea richiamata ammette che la vendita di un terreno personale possa costituire attività economica se il venditore si avvale di un operatore che svolge iniziative attive di commercializzazione con mezzi analoghi a quelli di un’impresa. La Corte ha ritenuto tale principio non decisivo nel caso concreto, non essendo state provate né allegate modalità imprenditoriali di questo tipo.
Articolo 24, lettera b), dell’atto istitutivo del Trust Nominativo_1
I poteri di alienazione conferiti al trustee coincidono, per espressa previsione dell'atto istitutiva a quelli della persona fisica del conferente ( art. 24 lett. b);
La previsione dell’atto istitutivo conferma, secondo la Corte, che il trustee non può alterare la natura e le finalità dell’attribuzione stabilite dal disponente; i poteri gestori non trasformano i beni privati in beni destinati all’impresa.
Massime di principio
- Per stabilire se una cessione di beni in trust rientri nel campo IVA, la decisione ritiene centrale la posizione del disponente al momento del conferimento e la destinazione dei beni, non la sola partita IVA del trust né l’attività personale del trustee.
- La soggettività del trust ai fini IRES non comporta automaticamente soggettività passiva IVA: la qualificazione fiscale va verificata separatamente per ciascun tributo.
- La vendita di beni conferiti come patrimonio privato da un disponente che non agisce come imprenditore è soggetta, secondo la decisione, all’imposta di registro; il conferimento in trust non muta da solo la natura fiscale dell’operazione.
- La realizzazione di opere di urbanizzazione o l’adempimento di obblighi urbanistici non dimostrano da soli l’esercizio di un’attività economica ai fini IVA; occorre provare modalità organizzative e iniziative riconducibili a un’attività d’impresa.
- Gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro basati sui dati desumibili dall’atto possono essere esclusi dal contraddittorio preventivo quando ricadono tra gli atti automatizzati individuati dalla normativa applicabile.
- Quando l’avviso impugnato riguarda soltanto l’imposta di registro, la possibile ricaduta della vicenda sull’IVA non trasforma di per sé l’oggetto dell’accertamento in una controversia su un’imposta armonizzata; l’eventuale rimborso dell’IVA versata può restare una questione distinta.
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