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Sentenza

Sentenza del 07/11/2025 n. 29571 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento IMU per il 2015 relativo a un terreno. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, rideterminando il valore imponibile in 267 euro al mq; la CGT aveva rigettato l’appello della società. In Cassazione la ricorrente ha sostenuto: (1) che il soggetto passivo dell’IMU fosse il fondo immobiliare, e non la SGR; (2) che il valore venale fosse stato determinato in modo non conforme alla legge e che fossero stati omessi l’esame di fatti rilevanti; (3) che la CGT avesse omesso di pronunciarsi sulle sanzioni; (4) nel ricorso indicato come quinto motivo, che fosse stata omessa la pronuncia sulla motivazione dell’avviso. Il testo non riporta un quarto motivo autonomo, benché in premessa si dica che i motivi erano quattro.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: i fondi comuni non hanno autonoma soggettività giuridica e la SGR, titolare formale degli immobili, è tenuta al pagamento dell’IMU, nei limiti del patrimonio del fondo; nel caso concreto non era stato dedotto che tale limite impedisse il pagamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura era sostanzialmente riferita all’omesso esame di fatti e, in presenza di doppia conforme, la ricorrente non aveva indicato le differenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito. Il terzo motivo era ammissibile perché la sentenza d’appello non aveva esaminato la contestazione sulle sanzioni, ma è stato respinto nel merito: il pagamento era solo parziale e la sanzione del 100% della maggiore imposta non dichiarata era conforme alla legge. Il motivo indicato come quinto, relativo alla motivazione dell’avviso, è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: la censura era generica, non riproduceva l’avviso né dimostrava la lesione del diritto di difesa, e non contestava specificamente le ragioni della sentenza di primo grado. La ricorrente è stata condannata a pagare al Comune 7.600 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 36, comma 4, D.Lgs. n. 58/1998

    È la società di gestione, quindi, che risponde delle obbligazioni (peraltro è intestataria degli immobili e questo già sarebbe sufficiente per l'imu) e non il fondo che non ha personalità giuridica; responsabilità nei limiti del patrimonio del fondo.

    Il fondo è un patrimonio separato privo di autonoma soggettività; la SGR, che ne è titolare formale e intestataria degli immobili, è il soggetto tenuto al pagamento dell’IMU. La separazione patrimoniale limita l’aggressione esecutiva al patrimonio del fondo, ma non trasferisce al fondo la soggettività passiva tributaria.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di una doppia conforme di merito risulta inammissibile il ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.: "Nell'ipotesi di doppia conforme, prevista dall' art. 348-ter , comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell' art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse".

    Quando le decisioni di primo e secondo grado concordano sul medesimo esito, la censura per omesso esame di un fatto è inammissibile se il ricorrente non confronta le rispettive ricostruzioni fattuali e non dimostra che sono diverse.

  • Art. 14 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 473/1997

    Alla stregua di tale principio, l'applicazione di una sanzione pari al 100% della somma non dichiarata, non si è posta in violazione della suindicata previsione normativa, il che giustifica il rigetto del motivo di ricorso. Infatti, il pagamento non è stato integrale, ma parziale; l'applicazione del minimo edittale deve ritenersi, quindi, conforme a legge.

    La sanzione del 100% della maggiore imposta non dichiarata è legittima nel caso di dichiarazione infedele con versamento soltanto parziale. La graduazione delle sanzioni distingue l’omessa dichiarazione con omesso versamento integrale, la dichiarazione infedele che determina un versamento insufficiente e le omissioni o gli errori che non incidono sull’imposta.

  • Art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall' art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento (nella specie, risultante "per relationem" ad un processo verbale di constatazione) è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento.

    Chi contesta in Cassazione la valutazione della motivazione di un avviso di accertamento deve riprodurne i passaggi pertinenti e indicare concretamente l’errore denunciato. Non basta riproporre in modo teorico le difese già respinte: occorre confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

    Il rigetto integrale del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per l’IMU sugli immobili di un fondo comune d’investimento, il soggetto passivo è la SGR che ha la titolarità formale e l’intestazione degli immobili, non il fondo, privo di autonoma soggettività giuridica. La separazione patrimoniale del fondo rileva per i limiti di responsabilità ed esecuzione; per invocarla come impedimento concreto al pagamento occorre dedurre e dimostrare che il patrimonio del fondo non consente l’adempimento.
  • In presenza di una doppia conforme, la censura per omesso esame di un fatto non è ammissibile se il ricorso non indica in modo specifico le diverse ragioni fattuali delle due decisioni di merito.
  • In materia di sanzioni per infedele dichiarazione, il pagamento parziale dell’imposta non equivale al pagamento integrale: la sanzione pari al 100% della maggiore imposta non dichiarata può rientrare nel minimo edittale previsto per la violazione.
  • La censura in Cassazione sulla motivazione dell’avviso di accertamento deve essere specifica e autosufficiente: vanno riportati i passaggi contestati e spiegato come abbiano inciso sul diritto di difesa, confrontandosi anche con le ragioni della sentenza impugnata.

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