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Sentenza

Sentenza del 07/11/2025 n. 29570 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento per IMU, oltre interessi e sanzioni, emessa sulla base di avvisi di accertamento ormai definitivi e non impugnati. La sentenza di primo grado aveva respinto il ricorso di AA Spa e il giudice d’appello ne aveva confermato il rigetto. In Cassazione la società ha formulato cinque motivi: 1) motivazione apparente della sentenza d’appello; 2) violazione delle norme sull’autonomia patrimoniale dei fondi comuni, sostenendo che l’IMU dovesse gravare sul Fondo Vignola e non sulla società di gestione; 3) e 4) ulteriori violazioni in tema di liquidazione del fondo, disciplina concorsuale e capacità contributiva, prospettando anche una doppia imposizione per l’ammissione del credito IMU al passivo; 5) mancata interruzione del processo a seguito della liquidazione giudiziale del fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza d’appello aveva affrontato le questioni devolute e spiegato le ragioni della decisione. Il secondo motivo è stato ritenuto precluso: l’ingiunzione, dopo la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento definitivi, può essere contestata soltanto per vizi propri; la Corte ha inoltre precisato che i fondi comuni non hanno autonoma soggettività giuridica e che l’IMU sugli immobili del fondo è dovuta dalla società di gestione. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti; in ogni caso, l’ammissione del credito IMU al passivo non estingue il debito prima del pagamento e non determina, da sola, doppia imposizione. Il quinto motivo è stato respinto: il Fondo Vignola non era parte del giudizio e la sola parte contribuente era AA Spa, sicché la procedura concorsuale del fondo non imponeva l’interruzione. AA Spa è stata condannata a pagare al Comune le spese di legittimità, liquidate in euro 7.600 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Decisione assunta il 27 maggio 2025 e depositata il 7 novembre 2025.

Norme richiamate

  • Art. 111, sesto comma, Cost.; art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.; art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta.

    La motivazione è apparente quando non rende riconoscibili le ragioni in fatto e in diritto e l’iter logico della decisione. Nel caso concreto la Corte ha escluso il vizio perché il giudice d’appello aveva esaminato i motivi e illustrato le ragioni del rigetto.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del D.L. 83/2012, convertito dalla L. 134/2012

    In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d. L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di cassazione sulla motivazione non consente di censurarne la mera insufficienza o contraddittorietà: resta limitato al mancato rispetto del minimo costituzionale, quando la motivazione sia assente, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.

  • Art. 36, quarto comma, e art. 57, comma 6-bis, D.Lgs. 58/1998

    I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliari chiusi), disciplinati dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e succ. mod., non sono soggetti passivi dell'imposta municipale gravante sugli immobili che ne fanno parte, in quanto detti fondi sono privi di un'autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è tenuta al pagamento dell'IMU.

    Il fondo comune non è autonomo soggetto passivo dell’IMU: il patrimonio è separato ma privo di distinta soggettività giuridica e l’obbligo tributario relativo agli immobili del fondo ricade sulla società di gestione. La Corte ha comunque considerato preclusa nel caso concreto la contestazione della soggettività passiva, poiché gli avvisi presupposti erano definitivi.

  • Art. 40, D.Lgs. 546/1992

    L'interruzione del processo deve disporsi solo quando la parte processuale è colpita dagli eventi previsti dalla norma; il fondo Vignola, sottoposto a procedura concorsuale, non è parte del giudizio; la parte è solo la contribuente AA Spa.

    L’evento che riguarda un soggetto diverso dalle parti del processo non ne determina l’interruzione. Poiché il fondo sottoposto a procedura concorsuale non era parte e la contribuente era AA Spa, la liquidazione del fondo non imponeva di interrompere il giudizio.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

    In seguito al rigetto del ricorso, la Corte ha accertato i presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato dello stesso importo di quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando un’ingiunzione si fonda su avvisi di accertamento non impugnati e divenuti definitivi, non è possibile riaprire tramite l’impugnazione dell’ingiunzione contestazioni relative al fondamento del debito o al soggetto passivo: l’opposizione resta circoscritta ai vizi propri dell’ingiunzione.
  • I fondi comuni d’investimento non hanno autonoma soggettività giuridica; per l’IMU sugli immobili del fondo, la soggettività passiva e l’obbligo di pagamento fanno capo alla società di gestione.
  • L’ammissione di un credito tributario al passivo di una procedura concorsuale non equivale al pagamento e non estingue di per sé l’obbligazione; non basta quindi, da sola, a dimostrare una doppia imposizione.
  • L’interruzione del processo per una procedura concorsuale richiede che l’evento colpisca una parte effettiva del giudizio. La procedura relativa a un soggetto distinto, che non è parte processuale, non determina automaticamente l’interruzione.
  • In cassazione, l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione non bastano a integrare il vizio denunciabile: occorre una carenza radicale che renda la motivazione assente, apparente o incomprensibile.

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