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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23192/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato aveva chiesto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza l'applicazione della continuazione tra reati già giudicati con due sentenze: la prima relativa a fatti commessi il 3 marzo 2013, la seconda relativa a reati omogenei commessi tra il 17 agosto 2019 e il 22 aprile 2020, tutti in materia di stupefacenti. L'istanza era stata rigettata. Con il ricorso per cassazione il condannato deduceva un unico motivo, formalmente di violazione di legge e vizio di motivazione, contestando che l'ordinanza impugnata avesse escluso la continuazione senza adeguata motivazione e senza considerare la sua dedotta tossicodipendenza, ritenuta dal ricorrente indice idoneo a fondare il medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in realtà dirette a sollecitare una diversa valutazione di merito dei fatti e che, comunque, il provvedimento impugnato fosse adeguatamente motivato: il giudice dell'esecuzione aveva infatti considerato la tossicodipendenza come dato, da solo, non sufficiente a riconoscere la continuazione in assenza di ulteriori indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, valorizzando la notevole distanza temporale tra le condotte e l'assenza di elementi dai quali desumere un collegamento diretto tra la condotta del 2013 e i reati successivi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre all'oscuramento dei dati sensibili.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione tra reati, lo stato di tossicodipendenza non è di per sé sufficiente a dimostrare il medesimo disegno criminoso, se non è accompagnato da ulteriori indici sintomatici del collegamento originario tra le condotte.
  • La distanza temporale significativa tra i fatti e l'assenza di elementi da cui desumere un collegamento diretto tra la prima condotta e i reati successivi costituiscono elementi idonei a escludere la continuazione.
  • In sede di legittimità è inammissibile la doglianza che, sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e degli elementi probatori già apprezzati dal giudice di merito.
  • Una motivazione che prenda espressamente in esame l'indice dedotto dalla parte e ne spieghi l'insufficienza, alla luce degli altri dati fattuali, non è affetta da vizio solo perché perviene a un esito sfavorevole all'istante.

Come è indicizzato

MaterieProcesso penaleImplicazioni delle sentenze
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneInutilizzabilità della prova

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