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Sentenza

Sentenza n. 114/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - della nota di diniego dell’accesso documentale n. -OMISSIS-, nonché per l'accertamento del diritto all'ostensione della copia degli atti richiesti con l'istanza di accesso del -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202501344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso documentale relativo agli atti di una selezione interna e alla documentazione della candidata controinteressata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dipendente del Policlinico, era stato escluso da una selezione interna per l’assegnazione dell’incarico di responsabile di una Struttura Semplice, poiché non apparteneva all’unità operativa indicata nell’avviso come ambito di partecipazione. Dopo avere presentato più istanze di accesso, chiedeva, con l’istanza oggetto del giudizio, copia della domanda di partecipazione e del curriculum della candidata cui era stato conferito l’incarico, delle richieste e dei pareri relativi alla candidatura, nonché della documentazione sull’istituzione della struttura e sulla sua afferenza all’unità operativa. Il Policlinico negava l’accesso sostenendo che il ricorrente, essendo privo dei requisiti di partecipazione, non avesse interesse alla documentazione relativa alla selezione e che gli atti concernenti l’indizione della procedura fossero già stati esibiti. Il ricorrente deduceva invece un interesse diretto, concreto e attuale di natura difensiva, strumentale sia alla contestazione della propria esclusione sia alla valutazione di eventuali iniziative per ottenere tutela, anche risarcitoria, per perdita di chance.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte fondato. Ha ritenuto inammissibile la domanda relativa agli atti di indizione della procedura, perché integralmente già esibiti prima della notificazione del ricorso e perché il Policlinico aveva confermato l’inesistenza di ulteriori documenti. Ha invece respinto l’eccezione di difetto di interesse con riguardo agli atti relativi alla candidatura e alla selezione della controinteressata. L’esclusione dalla procedura non elimina l’interesse ostensivo, ma costituisce il presupposto della tutela difensiva prospettata. La conoscenza delle note di richiesta e di espressione del parere e dei titoli formativi e professionali della controinteressata è necessaria per valutare, con piena cognizione, l’eventuale proposizione di iniziative giudiziarie, comprese quelle dirette alla tutela della perdita di chance. Il giudice ha precisato che la documentazione può essere acquisita con esclusione dei dati sensibili e ultrasensibili eventualmente presenti ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679. Ha quindi accertato il diritto del ricorrente di ottenere copia degli atti indicati e ha condannato il Policlinico a ostenderli entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, previo eventuale pagamento dei diritti di copia. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione, compensate per metà e liquidate in euro 1.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso; il ricorso è stato proposto per ottenere l’accertamento del diritto all’esibizione dei documenti richiesti.

  • art. 9 Regolamento (UE) 2016/679

    I dati sensibili e ultrasensibili eventualmente contenuti nel curriculum o nella documentazione della controinteressata devono essere oscurati e non sono oggetto di ostensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L’esclusione del richiedente da una selezione interna non esclude, di per sé, il suo interesse concreto e attuale all’accesso agli atti della procedura, quando la conoscenza sia strumentale alla contestazione dell’esclusione o alla valutazione di ulteriori azioni giudiziarie.
  • L’accesso difensivo è consentito quando sussiste un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica finale che l’istante intende tutelare; non è necessario che il giudizio successivo sia già stato proposto.
  • Il curriculum e i titoli formativi e professionali del candidato cui è stato conferito un incarico possono essere ostensibili, nei limiti in cui siano necessari per valutare la legittimità della selezione o una possibile perdita di chance, con oscuramento dei dati sensibili e ultrasensibili.
  • La domanda di accesso è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, nella parte relativa a documenti già integralmente esibiti prima della proposizione del ricorso, quando l’amministrazione confermi inoltre l’inesistenza di ulteriori atti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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