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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49525/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva negato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari e l'applicazione del dispositivo elettronico (braccialetto), in relazione a reati di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 80 T.U. stupefacenti). La difesa eccepiva violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo delle esigenze cautelari, sostenendo che la custodia era ingiustificata perché l'indagata è incensurata, ha subito già prolungata detenzione cautelare, si sarebbe mostrata collaborativa (avendo indicato che il trasporto le era stato affidato da un terzo dietro corrispettivo di €900) e non sussisterebbe il rischio di reiterazione; inoltre denunciava il mancato esame delle ragioni per le quali il braccialetto sarebbe stato insufficiente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo reiterativo e ha confermato la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva indicato elementi concreti a fondamento della custodia: notevole quantità di cocaina accuratamente occultata nell'autovettura di proprietà dell'imputata, itinerario non ridotto, rinvenimento di cinque telefoni cellulari compatibile con attività organizzata, iniziale atteggiamento non collaborativo (negazione seguita da dichiarazioni generiche), e il fatto che i fatti sono maturati nell'ambiente domestico dell'imputata rendendo inadeguata la detenzione domiciliare anche con braccialetto per il concreto e attuale rischio di reiterazione o di assunzione di altri ruoli criminali. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (il testo è troncato e riporta "somma di euro tre" senza indicazione completa).

Norme richiamate

  • Legge 6 ottobre 1990, n. 309 (artt. 73 e 80 - T.U. stupefacenti)

    I reati contestati (detenzione e trasporto di stupefacenti) costituiscono il titolo di reato rilevante, ma la decisione non si è basata solo sulla gravità del reato; la corte ha valorizzato elementi fattuali concreti collegati all'organizzazione dell'attività illecita.

  • Codice di procedura penale, art. 275

    La norma impone che la custodia cautelare sia disposta solo quando altre misure risultino inadeguate; il tribunale ha svolto la valutazione concreta e motivata dell'adeguatezza delle misure alternative e ha ritenuto le stesse insufficienti.

  • Codice di procedura penale, art. 275-bis, comma 1

    Riferimento alla possibilità di applicare il braccialetto elettronico quale misura alternativa; tuttavia, la corte ha ritenuto che, nelle specifiche condizioni (domicilio luogo dei fatti, rischio concreto di reiterazione), tale misura non sarebbe idonea.

  • Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c

    Consente di valutare il pericolo di reiterazione; la sentenza segnala che non si è fatta una decisione fondata unicamente sulla gravità del reato, ma su circostanze specifiche che giustificano il rischio attuale e concreto.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3-bis

    Richiede valutazioni basate su elementi specifici e non su mere congetture; la corte ha ritenuto soddisfatto questo requisito, ricollegando la misura a concrete circostanze (quantità, occultamento, telefoni, comportamento).

  • Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 8) e Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (art. 16, comma 1)

    Norme richiamate per il trattamento cartolare del procedimento (valutazione senza udienza), le quali hanno autorizzato il processo in forma documentale.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese e al versamento di somme in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La gravità del reato da sola non giustifica la custodia cautelare: è però sufficiente che la gravità sia accompagnata da elementi concreti (quantità, occultamento, modalità del trasporto, strumenti rinvenuti) che indichino inserimento in contesti organizzati.
  • Il giudice deve valutare concretamente l'adeguatezza delle misure alternative (arresti domiciliari, braccialetto) e motivare specificamente perché siano inadeguate; una motivazione che collega il rischio al contesto fattuale è considerata valida.
  • Comportamenti processuali dell'indagato (es. iniziale negazione seguita da ammissioni generiche) possono essere valutati come mancata collaborazione e influenzare negativamente la possibilità di misure meno afflittive.
  • Se i fatti sono maturati nell'ambiente domestico dell'indagato, il giudice può ritenere la detenzione domiciliare con braccialetto insufficiente quando il domicilio facilita la reiterazione o l'esercizio di ruoli criminali diversi dal mero trasporto.
  • Le censure già presentate e rigettate dal giudice del riesame possono rendere il ricorso successivo inammissibile per reiterazione; la parte dovrà indicare nuovi elementi per evitare tale esito.
  • La difesa ha l'onere pratico di proporre soluzioni alternative concrete (es. diverso domicilio, restrizioni specifiche) se pretende che la cautela venga attenuata; l'assenza di proposte alternative può indebolire la richiesta.

Testo integrale

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