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Ordinanza

Ordinanza n. 1994/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto di ragione, del bando pubblicato sul Portale INPA e INPS in data 23/12/2024 (adottato a seguito delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione n.149 e n.150 del 18/12/2024), con cui l’Istituto ha indetto il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 781 unità di Specialisti delle aree psicologiche e sociali, da inquadrare nell’Area Funzionari, famiglia professionale Funzionari sanitari, nei ruoli del personale dell’INPS”, nella parte lesiva degli interessi di categoria rappresentati dall’Associazione ricorrente; per quanto di ragione, delle ulteriori disposizioni previste nel modulo telematico di presentazione della domanda per l’attribuzione della riserva ex art. 20 del D. lgs. n.75/2017 (e ss.mm.) e che integrano la “lex specialis”, laddove lesive nei confronti degli interessi di categoria rappresentati dall’Associazione ricorrente; per quanto di ragione, delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione n. 149 e n. 150 del 18/12/2024 con cui INPS ha adottato e approvato il menzionato bando di concorso per 781 “Specialisti” nelle aree psicologiche e sociali; per quanto di ragione, ove lesiva, della deliberazione consiliare n. 149 del 2024, con cui INPS ha istituito il profilo di ruolo “Specialista delle aree Psicologiche e Sociali” nell’ambito dell’Area Funzionari, “famiglia funzionario” sanitario e ne ha individuato le funzioni; nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento dell’interesse in capo all’Associazione ricorrente all’annullamento/rettifica del bando con cui è stato indetto il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 781 unità di Specialisti delle aree psicologiche e sociali, da inquadrare nell’Area Funzionari, famiglia professionale Funzionari sanitari, nei ruoli del personale dell’INPS” e per la condanna dell’Istituto a provvedere alle opportune determinazioni del caso, con preventiva interlocuzione con l’Associazione resistente a salvaguardia degli interessi della categoria;

Giustizia amministrativa202503327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando INPS per l'assunzione a tempo indeterminato di 781 specialisti delle aree psicologiche e sociali, unitamente alle disposizioni del modulo telematico sulla riserva ex art. 20 d.lgs. n. 75/2017 e agli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il bando pubblicato il 23 dicembre 2024 per il concorso INPS destinato all'assunzione di 781 unità di specialisti delle aree psicologiche e sociali, nonché le disposizioni del modulo telematico relative all'attribuzione della riserva prevista dall'art. 20 d.lgs. n. 75/2017, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che hanno adottato e approvato il bando e la deliberazione istitutiva del profilo professionale. È stato inoltre chiesto l'accertamento dell'interesse dell'associazione alla rettifica del bando e la condanna dell'INPS ad adottare le determinazioni ritenute opportune, previa interlocuzione con l'associazione, a tutela degli interessi della categoria rappresentata. Il giudice ha esaminato la domanda nella fase cautelare e ha ritenuto non dimostrata, in via sommaria, la manifesta irragionevolezza delle scelte dell'amministrazione quanto ai requisiti di ammissione, ai titoli valutabili e alla disciplina concorsuale; ha inoltre rilevato che l'INPS non si è avvalso della facoltà di procedere alla stabilizzazione prevista dal d.lgs. n. 75/2017.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In questa fase il collegio ha richiamato l'ampia discrezionalità riconosciuta alla pubblica amministrazione nell'individuazione dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili nelle procedure concorsuali, destinati a selezionare i profili professionali maggiormente funzionali alle esigenze assunzionali dell'ente. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto possibile soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza, che nel caso concreto non è stata evidenziata. Ha inoltre considerato che l'INPS non aveva esercitato la facoltà di stabilizzazione prevista dal d.lgs. n. 75/2017. Non è stata adottata alcuna sospensione del bando o degli altri atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    "Visto l'art. 55 cod. proc. amm."

    La domanda di sospensione cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.

  • d.lgs. n. 75/2017

    "riserva ex art. 20 del D. lgs. n.75/2017"; "facoltà di procedere alla stabilizzazione ai sensi del d. lgs. n. 75/2017"

    Il TAR ha rilevato che l'INPS non si è avvalso della facoltà di procedere alla stabilizzazione prevista dal decreto legislativo; il riferimento è stato utilizzato nella valutazione sommaria della domanda cautelare.

  • art. 20 d.lgs. n. 75/2017

    "riserva ex art. 20 del D. lgs. n.75/2017"

    La disposizione è richiamata quale base della riserva disciplinata dal modulo telematico di partecipazione al concorso, senza che l'ordinanza ne definisca ulteriormente la portata.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali la pubblica amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili, in funzione dei profili professionali ritenuti più adeguati alle proprie esigenze assunzionali.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte dell'amministrazione relative ai requisiti e ai titoli di una procedura concorsuale resta circoscritto alla verifica della manifesta irragionevolezza; in assenza di tale profilo non sussiste, in sede cautelare, il fumus boni iuris.
  • La mancata utilizzazione, da parte dell'amministrazione, della facoltà di procedere alla stabilizzazione prevista dall'art. 20 d.lgs. n. 75/2017 esclude, secondo la valutazione sommaria operata nell'ordinanza, che tale facoltà possa di per sé fondare la sospensione del bando concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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