Cassazione Penale, Ordinanza n. 21751/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo unico privo di specificità e quindi non idoneo a investire validamente il sindacato di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 3 ottobre 2024. L'unico motivo dedotto contestava un presunto vizio di motivazione in punto pena, ma il ricorso è stato ritenuto del tutto generico e indeterminato: non esponeva con precisione gli elementi di fatto o di diritto posti a base della censura, né consentiva di comprendere quali specifici rilievi si volessero muovere alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che la motivazione della decisione di merito era logicamente corretta e che, in difetto dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, c.p.p., non era possibile per il giudice di legittimità esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve essere formulato con puntualità, concretezza e specificità; la mancanza di tali requisiti rende l'impugnazione inammissibile perché impedisce al giudice di individuare i rilievi e svolgere il controllo richiesto.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura contro la motivazione della sentenza impugnata deve indicare in modo specifico e concreto le ragioni dell'errore denunciato; un motivo meramente assertivo o indeterminato è inammissibile.
- La genericità del motivo di impugnazione, quando non consente di individuare esattamente il punto della decisione censurato, preclude il sindacato di legittimità.
- La corretta e logicamente coerente motivazione della sentenza di merito non può essere efficacemente censurata con doglianze prive di specificità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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