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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38821/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/05/2025 della Corte di appello di Bologna che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. proposta da Blerti. Il ricorrente contestava la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio mentre si trovava in stato di detenzione (la notifica era stata eseguita presso il domicilio eletto e successivamente al difensore, anziché presso la casa circondariale), e deducendo che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso tale nullità e comunque che non poteva desumersi l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha richiamato la disciplina di cui all'art. 629-bis c.p.p. (nella formulazione introdotta dal d.lgs. 10/10/2022, n.150) e il requisito della prova cumulativa (dichiarazione di assenza senza i presupposti di cui all'art. 420-bis; incapacità di proporre impugnazione senza colpa; salvo che risulti l'effettiva conoscenza del processo). Nel caso concreto la Corte ha confermato la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, rilevando che la notifica non era stata eseguita presso la casa circondariale e che l'effettiva conoscenza del processo non poteva essere desunta dagli atti di perquisizione e sequestro né dalla mancata informazione da parte del difensore. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Parma per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    "nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza"

    La Cassazione interpreta la norma nella sua versione post-riforma Cartabia come imponendo requisiti cumulativi: (i) assenza dichiarata senza i presupposti di cui all'art. 420-bis; (ii) impossibilità di impugnare senza colpa; e (iii) assenza di effettiva conoscenza del processo prima della sentenza. La presenza di efficiente conoscenza esclude il rimedio.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Riferimento ai presupposti della dichiarazione di assenza: la nullità/irregolarità della notifica deve essere valutata alla stregua dei criteri stabiliti da tale norma; la sua violazione integra uno dei requisiti per la rescissione se provata.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso come richiamo alle regole sulle notificazioni e sulle relative conseguenze processuali; la Corte valuta l'idoneità delle notifiche effettuate rispetto alle previsioni procedurali.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La notifica al difensore è disciplinata da questa norma; tuttavia la Corte sottolinea che, se l'imputato è detenuto, la notifica va gestita correttamente (anche in rapporto al domicilio eletto) e che l'aver notificato esclusivamente al domicilio eletto anziché presso la casa circondariale può integrare nullità.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)

    Riforma che ha modificato l'art. 629-bis; la Corte applica la nuova formulazione normativa e ne interpreta i requisiti in senso cumulativo, richiamando la giurisprudenza recente.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato ex art. 629-bis richiede la prova di più elementi cumulativi: nullità o carenza dei presupposti della dichiarazione di assenza (art. 420-bis), l'impossibilità di proporre impugnazione senza colpa e l'assenza di effettiva conoscenza del procedimento prima della sentenza.
  • La sola nullità della notifica non produce automaticamente la rescissione se risulta che l'imputato aveva effettiva conoscenza della pendenza del processo; occorre quindi valutare concretamente se tale conoscenza sia provata o desumibile dagli atti.
  • Se l'imputato era detenuto, la notifica deve essere eseguita con modalità conformi alla legge (es. presso la casa circondariale); notifiche eseguite al domicilio eletto o solo al difensore possono essere nulle se non rispettano le previsioni specifiche.
  • L'effettiva conoscenza del procedimento non può essere ricavata, in modo automatico, da atti di indagine (perquisizioni, sequestri) o dalla circostanza che il difensore non abbia informato il cliente: è necessaria prova positiva della conoscenza.
  • Quando la Corte di merito aveva già dichiarato la nullità della notifica, il giudice di legittimità controllerà se tale declaratoria fosse corretta alla luce dei presupposti normativi; se corretta, può annullare le decisioni impugnate e rinviare per il prosieguo.

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