Cassazione Penale, Sentenza n. 16261/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di consegna emessa dalla Corte di appello di Trento per tre motivi principali: a) vizio del mandato di arresto europeo (MAE) per carenza del contenuto minimo ai sensi dell'art. 6, co.1, lett. e) della legge n. 69/2005, in particolare insufficiente descrizione del ruolo della ricorrente (il MAE indicherebbe solo la qualifica di 'correa' senza specificazioni); b) violazione dell'art. 18-bis L. 69/2005 perché i fatti riguarderebbero anche reati commessi in Italia e sarebbe pendente un procedimento italiano per gli stessi fatti (procedimento n. 44704/2021 R.G.N.R. presso la Procura di Bolzano), con conseguente rischio di ne bis in idem; la Corte d'appello avrebbe comunque autorizzato la consegna nonostante l'assenza di archiviazione o pronuncia di improcedibilità del giudice italiano; c) violazione del divieto di riesame del giudicato cautelare (art. 9 L. 69/2005 in relazione agli artt. 291 e 649 c.p.p.), perché la Corte d'appello, dopo che il GIP italiano aveva in sede di convalida escluso il pericolo di fuga e respinto la custodia cautelare, avrebbe successivamente disposto la custodia in vista della consegna senza fatti nuovi e violando la preclusione della pubblica accusa a reiterare istanze cautelari respinte e non impugnate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione: sul primo motivo la Corte d'appello aveva adeguatamente ricostruito che il MAE conteneva una descrizione analitica dei singoli fatti (dodici episodi), date, luoghi, destinazioni e la qualificazione del ruolo della persona richiesta in consegna, soddisfacendo i requisiti dell'art. 6 L. 69/2005; il secondo motivo è stato respinto perché la Corte d'appello ha ritenuto che fosse intervenuto un accordo definitivo di concentrazione dei procedimenti tra autorità italiane e tedesche, e che, conformemente all'art. 11 del d.lgs. n. 29/2016, una volta perfezionato l'accordo il giudice italiano sarebbe tenuto a dichiarare l'improcedibilità, eliminando l'ostacolo del ne bis in idem; sul terzo motivo la Corte ha ritenuto che l'accordo di trasferimento costituisse il novum che legittimava una diversa valutazione del pericolo di fuga e che, d'altra parte, contestazioni sulle misure cautelari siano in massima parte precluse una volta divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna, poiché in quella fase prevale la fase esecutiva dell'ordine di consegna.
Norme richiamate
disciplina il mandato di arresto europeo; ai fini della consegna è richiesto un contenuto minimo (art. 6, co.1, lett. e) e dispone regole procedurali su informazioni integrative (art. 16) e su casi speciali come misure cautelari (art. 9) e concentrazione dei procedimenti (art. 18-bis). La Corte ha ritenuto che il MAE rispettasse i requisiti descrittivi e che le questioni cautelari non ostassero alla consegna.
D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29
Regola la concentrazione dei procedimenti tra Stati membri; il secondo comma stabilisce che, nel caso di accordo sulla concentrazione in altro Stato membro, il giudice italiano dichiara l'improcedibilità del procedimento nazionale senza margine discrezionale. La Corte ha interpretato il perfezionamento dell'accordo come effetto decisivo che elimina l'ostacolo del parallelo procedimento italiano.
ha modificato l'art. 22 della L. 69/2005 limitando il ricorso per cassazione alle sole ipotesi individuate dall'art. 606, co.1, lett. a), b), c) c.p.p.; pertanto la Cassazione non sindaca vizi meramente motivazionali.
artt. 291, 649, 606 co.1 lett. a), b), c)
artt. 291 e 649 disciplinano misure cautelari e convalide; art. 606 co.1 lett. a), b), c) individua le ragioni tassative di ricorso per cassazione contro sentenze penali. La Corte ha ritenuto che i motivi invocati rientrassero nei limiti di ricorribilità ma risultassero infondati.
Convenzione di Schengen e Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
richiamate in relazione al principio ne bis in idem; la Corte ha valutato che l'accordo di concentrazione tra autorità giudiziarie fosse idoneo a prevenire conflitti di giurisdizione e ad evitare violazioni del ne bis in idem.
Art. 6, co.1, lett. e) L. n. 69/2005
richiede che il MAE contenga una descrizione dei fatti e il ruolo dell'imputato; la Corte d'appello ha ritenuto che la descrizione fornita fosse esaustiva e idonea a valutare la doppia incriminabilità.
consente al giudice richiesto di chiedere informazioni integrative se il MAE manca di elementi minimi; la Corte ha ritenuto non necessaria una richiesta integrativa perché il MAE risultava completo.
Massime di principio
- Il mandato di arresto europeo deve contenere una descrizione concreta e sufficiente dei fatti e del grado di partecipazione dell'interessato: etichette generiche (es. 'correa') possono essere idonee solo se accompagnate da elementi fattuali analitici.
- In presenza di procedimenti paralleli, un accordo di concentrazione tra autorità giudiziarie di Stati membri, una volta perfezionato ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 29/2016, priva il giudice italiano di discrezionalità e comporta la dichiarazione di improcedibilità del procedimento italiano, rimuovendo l'ostacolo al rilascio della consegna.
- La contestazione successiva di misure cautelari già decise in sede interna può risultare preclusa o superflua una volta che la decisione favorevole alla consegna diventi definitiva; tuttavia, un 'novum' rilevante (ad es. accordo di trasferimento) può giustificare una diversa valutazione del pericolo di fuga.
- In Cassazione i ricorsi contro sentenze di consegna sono ammessi nei soli limiti previsti dall'art. 606 c.p.p. (lett. a, b, c): i vizi di mera motivazione non sono sindacabili.
- Se si ritiene che il MAE manchi di elementi essenziali, è opportuno chiedere formalmente informazioni integrative (art. 16 L. 69/2005) e documentare specificamente quali elementi manchino, evitando censure generiche che la Corte potrebbe dichiarare inammissibili o infondate.
- Per difendersi efficacemente in casi con procedimenti paralleli, è utile ottenere e produrre prova documentale dell'effettivo stato del procedimento italiano (esiti di richieste di trasferimento, atti di concordamento con autorità estere, provvedimenti di improcedibilità o archiviazione) per valutare l'esistenza di ostacoli alla consegna.
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