Cassazione Penale, Sentenza n. 9191/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Brescia che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione per la sofferta applicazione di misure di sicurezza nel periodo 1988-2016. Il ricorrente - tramite unico motivo - deduceva erronea applicazione della legge penale sostenendo che la domanda originaria era stata proposta ai sensi dell'art.313 cod.proc.pen. (in riferimento all'art.314) e non dell'art.643 cod.proc.pen., e contestava che l'inammissibilità fosse fondata sull'assenza di provvedimenti di proscioglimento in sede di revisione; censurava anche che non si fosse tenuto conto dell'ulteriore tempo trascorso in limitazione della libertà personale e che la mancata allegazione dei provvedimenti restrittivi non potesse comportare inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere intrinsecamente aspecifico. Ha ritenuto che il motivo non allegasse i provvedimenti originari di applicazione delle misure di sicurezza né i provvedimenti che avrebbero accertato il proscioglimento o la cessazione delle condizioni di applicabilità delle misure; pertanto mancava la prova e le deduzioni richieste dalla normativa invocata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Non sono state disposte spese a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Norme richiamate
Norma richiamata dalla Corte territoriale quale disciplina dell'istanza di riparazione nei casi di proscioglimento in sede di revisione; la Corte ha osservato che, se l'istanza fosse fondata su tale norma, era necessario allegare i provvedimenti di proscioglimento conseguenti a revisione, cosa non avvenuta.
Norma richiamata dal ricorrente come possibile titolo normativo dell'istanza (con riferimento all'art.314); la Corte di Cassazione ha rilevato che il ricorrente non ha comunque allegato i provvedimenti e gli elementi di fatto richiesti dalla normativa invocata, rendendo aspecifico il motivo.
Richiamata in collegamento con l'art.313 dal ricorrente; la Corte ha considerato che, anche assumendo tale prospettazione, mancavano le allegazioni sulle misure restrittive e sulle successive determinazioni giudiziarie necessarie per il riconoscimento dell'indennizzo.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle Ammende: la Corte ha valutato i criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale per irrogare la sanzione e ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da escludere una responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando la sanzione pecuniaria valutata in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Quando si propone un'istanza di riparazione o indennizzo relativa a misure di sicurezza o detentive è essenziale allegare i provvedimenti originari che hanno disposto la limitazione della libertà e i provvedimenti successivi che abbiano disposto il proscioglimento, la revoca o l'accertamento dell'inesistenza delle condizioni di applicabilità; l'assenza di tali documenti può determinare l'inammissibilità per difetto di allegazione.
- Se si invoca una diversa base normativa rispetto a quanto considerato dal giudice (es. art.313/314 anziché art.643), il ricorrente deve chiarire e motivare la ricostruzione giuridica e allegare gli elementi di fatto richiesti dalla norma invocata; una mera prospettazione alternativa, priva di allegazioni probatorie, è insufficiente.
- Le istanze reiterative o analoghe già dichiarate inammissibili possono essere rilevate dalla Corte e contribuire al rigetto o all'inammissibilità della richiesta, soprattutto se non emergono nuovi elementi fattuali valutabili.
- La mancata specificazione e dimostrazione dei presupposti di fatto richiesti dalla normativa processuale conduce frequentemente all'insufficienza del motivo e all'inammissibilità del ricorso per aspecificità.
- Esiste il rischio di condanna alle spese e, in casi ritenuti non privi di colpa, di una sanzione alla Cassa delle Ammende; pertanto è opportuno valutare con attenzione la fondatezza e la completezza documentale prima di proporre ricorsi di questo tipo.
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