Ordinanza n. 1035/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 194/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dall'impresa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la domanda di sospensione degli atti contestati nell'ambito di una procedura selettiva. Dal testo emerge che era controversa anche la riferibilità della domanda all'odierna appellante, questione posta dal giudice di primo grado. Il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto decisivo il fatto che non fosse stata presentata documentazione amministrativa pertinente entro il termine previsto per la presentazione delle domande. L'eventuale attivazione del soccorso istruttorio avrebbe consentito, secondo il Collegio, di eludere tale termine, alterando la par condicio tra i concorrenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che, indipendentemente dalla questione relativa alla riferibilità della domanda all'appellante, la mancata presentazione della documentazione amministrativa pertinente non potesse essere sanata mediante soccorso istruttorio quando ciò avrebbe comportato il superamento del termine di presentazione delle domande. Il Collegio ha ravvisato in tale eventualità una grave lesione della par condicio dei concorrenti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR; l'appello è stato respinto.
Massime di principio
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire la presentazione tardiva di documentazione amministrativa pertinente che avrebbe dovuto essere prodotta entro il termine di presentazione della domanda, poiché ciò eluderebbe il termine procedurale e lederebbe la par condicio dei concorrenti.
- Quando la documentazione amministrativa pertinente non è stata presentata entro il termine previsto, la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio non è ammissibile se determina un'integrazione sostanziale o consente di completare tardivamente la domanda.
- Nel giudizio cautelare d'appello, una ragione autonoma e decisiva attinente alla tardiva o omessa produzione della documentazione può giustificare il rigetto dell'appello anche a prescindere dalla soluzione di ulteriori questioni, quale la riferibilità della domanda all'appellante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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