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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09450/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

La società ricorrente aveva stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica e, per il periodo 2010-2011, aveva pagato al fornitore anche l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, poi ritenuta incompatibile con il diritto unionale. Dopo aver diffidato inutilmente il fornitore alla restituzione, presentava istanza di rimborso all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rimasta senza riscontro e quindi impugnata come silenzio-diniego. In primo grado e in appello la domanda veniva respinta perché ritenuta tardiva, per applicazione del termine decadenziale biennale di cui all'art. 14 TUA, e perché non sarebbe stata provata la legittimazione straordinaria del consumatore ad agire direttamente verso l'erario, non essendo sufficiente la mera pendenza di concordato preventivo del fornitore. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, da un lato, che il termine biennale dell'art. 14 TUA riguarda solo il soggetto passivo dell'imposta, cioè il fornitore, mentre il consumatore finale agirebbe con l'ordinaria azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. soggetta a prescrizione decennale; dall'altro lato, sosteneva che la situazione di concordato preventivo del fornitore rendeva impossibile o eccessivamente difficile recuperare il credito nei suoi confronti, legittimando l'azione diretta verso l'Amministrazione finanziaria in base ai principi di effettività e proporzionalità del diritto UE.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione. Ha affermato che il consumatore finale, che abbia sopportato in rivalsa un'addizionale provinciale sull'energia elettrica poi incompatibile con il diritto unionale, può agire direttamente contro l'erario con azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., soggetta a prescrizione ordinaria decennale e non al termine decadenziale biennale dell'art. 14, comma 2, TUA. Inoltre, ha precisato che, per questa azione diretta, non è necessario provare l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di agire contro il fornitore, perché tale azione contro il privato è già giuridicamente preclusa dal principio secondo cui una direttiva non attuata non ha efficacia orizzontale nei rapporti tra privati. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia uniformandosi a tali principi.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 (TUA)

    "l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata"

    si riferisce al rimborso del soggetto passivo del tributo e non si applica al consumatore finale che agisce direttamente contro l'erario con azione civilistica di indebito

  • art. 56 d.lgs. n. 504/1995 (TUA)

    richiamato per collegare la disciplina dei rimborsi d'accisa e delle addizionali

  • art. 6 d.l. n. 511/1988

    norma istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, poi ritenuta incompatibile con il diritto unionale

  • art. 2033 c.c.

    base dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo esercitabile dal consumatore finale verso l'erario

  • art. 2946 c.c.

    la domanda del consumatore è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato con riferimento all'onere di allegazione e prova, ritenuto erroneamente applicato dal giudice di merito

  • art. 2935 c.c.

    invocato nel motivo sul decorso dei termini di esercizio del diritto

  • artt. 2964 e 2966 c.c.

    richiamati dalla ricorrente nel primo motivo in tema di decadenza

  • artt. 160, 164, 168 e 184 l.fall.

    richiamati per sostenere che il concordato preventivo impedisce il soddisfacimento integrale del credito e quindi rende impraticabile l'azione contro il fornitore

  • art. 23 Cost.

    invocato nel primo motivo dalla ricorrente, nel quadro della censura sul termine decadenziale

  • Direttiva 92/12/CEE

    richiamata quale disciplina eurounitaria in materia di regime generale delle accise

  • Direttiva 2008/118/CE

    considerata incompatibile con l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e fondamento del principio di effettività che consente al consumatore di agire verso l'erario

  • art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE

    norma rispetto alla quale l'addizionale è stata ritenuta incompatibile perché priva di una finalità specifica diversa da quella di bilancio

Massime di principio

  • Quando un'imposta o addizionale ripercossa in fattura risulti incompatibile con il diritto unionale, il consumatore finale che ne abbia sopportato l'onere può tutelarsi nei confronti dell'erario con azione di ripetizione di indebito oggettivo, se non può far valere utilmente il proprio diritto contro il fornitore.
  • L'azione del consumatore contro l'amministrazione finanziaria non è soggetta al termine decadenziale previsto per il rimborso del soggetto passivo d'imposta, ma alla prescrizione ordinaria decennale propria dell'indebito civile.
  • Il consumatore non deve provare, per agire direttamente contro l'erario, l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà concreta di recuperare il pagamento dal fornitore quando l'azione contro il fornitore sia già giuridicamente preclusa per mancanza di efficacia orizzontale della direttiva non attuata.
  • La legittimazione straordinaria del consumatore finale verso l'erario non trasforma la domanda in un'azione tributaria del soggetto passivo, ma lascia ferma la causa petendi civilistica di ripetizione della quota di corrispettivo indebitamente sopportata a titolo di rivalsa.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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