Cassazione Civile, Ordinanza n. 09450/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La società ricorrente aveva stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica e, per il periodo 2010-2011, aveva pagato al fornitore anche l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, poi ritenuta incompatibile con il diritto unionale. Dopo aver diffidato inutilmente il fornitore alla restituzione, presentava istanza di rimborso all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rimasta senza riscontro e quindi impugnata come silenzio-diniego. In primo grado e in appello la domanda veniva respinta perché ritenuta tardiva, per applicazione del termine decadenziale biennale di cui all'art. 14 TUA, e perché non sarebbe stata provata la legittimazione straordinaria del consumatore ad agire direttamente verso l'erario, non essendo sufficiente la mera pendenza di concordato preventivo del fornitore. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, da un lato, che il termine biennale dell'art. 14 TUA riguarda solo il soggetto passivo dell'imposta, cioè il fornitore, mentre il consumatore finale agirebbe con l'ordinaria azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. soggetta a prescrizione decennale; dall'altro lato, sosteneva che la situazione di concordato preventivo del fornitore rendeva impossibile o eccessivamente difficile recuperare il credito nei suoi confronti, legittimando l'azione diretta verso l'Amministrazione finanziaria in base ai principi di effettività e proporzionalità del diritto UE.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione. Ha affermato che il consumatore finale, che abbia sopportato in rivalsa un'addizionale provinciale sull'energia elettrica poi incompatibile con il diritto unionale, può agire direttamente contro l'erario con azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., soggetta a prescrizione ordinaria decennale e non al termine decadenziale biennale dell'art. 14, comma 2, TUA. Inoltre, ha precisato che, per questa azione diretta, non è necessario provare l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di agire contro il fornitore, perché tale azione contro il privato è già giuridicamente preclusa dal principio secondo cui una direttiva non attuata non ha efficacia orizzontale nei rapporti tra privati. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia uniformandosi a tali principi.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 (TUA)
"l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata"
si riferisce al rimborso del soggetto passivo del tributo e non si applica al consumatore finale che agisce direttamente contro l'erario con azione civilistica di indebito
art. 56 d.lgs. n. 504/1995 (TUA)
richiamato per collegare la disciplina dei rimborsi d'accisa e delle addizionali
norma istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, poi ritenuta incompatibile con il diritto unionale
base dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo esercitabile dal consumatore finale verso l'erario
la domanda del consumatore è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale
richiamato con riferimento all'onere di allegazione e prova, ritenuto erroneamente applicato dal giudice di merito
invocato nel motivo sul decorso dei termini di esercizio del diritto
richiamati dalla ricorrente nel primo motivo in tema di decadenza
artt. 160, 164, 168 e 184 l.fall.
richiamati per sostenere che il concordato preventivo impedisce il soddisfacimento integrale del credito e quindi rende impraticabile l'azione contro il fornitore
art. 23 Cost.
invocato nel primo motivo dalla ricorrente, nel quadro della censura sul termine decadenziale
Direttiva 92/12/CEE
richiamata quale disciplina eurounitaria in materia di regime generale delle accise
Direttiva 2008/118/CE
considerata incompatibile con l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e fondamento del principio di effettività che consente al consumatore di agire verso l'erario
art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
norma rispetto alla quale l'addizionale è stata ritenuta incompatibile perché priva di una finalità specifica diversa da quella di bilancio
Massime di principio
- Quando un'imposta o addizionale ripercossa in fattura risulti incompatibile con il diritto unionale, il consumatore finale che ne abbia sopportato l'onere può tutelarsi nei confronti dell'erario con azione di ripetizione di indebito oggettivo, se non può far valere utilmente il proprio diritto contro il fornitore.
- L'azione del consumatore contro l'amministrazione finanziaria non è soggetta al termine decadenziale previsto per il rimborso del soggetto passivo d'imposta, ma alla prescrizione ordinaria decennale propria dell'indebito civile.
- Il consumatore non deve provare, per agire direttamente contro l'erario, l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà concreta di recuperare il pagamento dal fornitore quando l'azione contro il fornitore sia già giuridicamente preclusa per mancanza di efficacia orizzontale della direttiva non attuata.
- La legittimazione straordinaria del consumatore finale verso l'erario non trasforma la domanda in un'azione tributaria del soggetto passivo, ma lascia ferma la causa petendi civilistica di ripetizione della quota di corrispettivo indebitamente sopportata a titolo di rivalsa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09378/2025 del 10/04/2025
- ordinanza_civile · 10 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09379/2025 del 10/04/2025
- ordinanza_civile · 10 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09380/2025 del 10/04/2025
- ordinanza_civile · 10 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09381/2025 del 10/04/2025
- ordinanza_civile · 10 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09384/2025 del 10/04/2025
- ordinanza_civile · 10 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09391/2025 del 10/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →