Parere n. 1719/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dalla signora Mara Orchi contro il Comune di Cerveteri e nei confronti del signor Simone Lozzi per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Cerveteri n. 19 del 27 aprile 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDeliberazione del Consiglio comunale di Cerveteri n. 19 del 27 aprile 2022, relativa alla realizzazione di un cimitero per animali di affezione, e conseguente provvedimento autorizzativo prot. n. 40556 del 2 agosto 2023
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’approvazione del progetto per un cimitero per animali di affezione in via Fosso di Valle del Canneto, che comportava un vincolo di inedificabilità assoluta di 50 metri dal perimetro della zona di inumazione per 18 anni, salvo proroghe. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del quorum strutturale: a suo avviso, per un consiglio composto da 25 membri sarebbero stati necessari 13 consiglieri, escluso il sindaco, mentre alla seduta risultavano presenti 12 consiglieri incluso il sindaco. Con il secondo motivo ha contestato la mancata notificazione individuale della deliberazione ai proprietari controinteressati, in asserita violazione dell’art. 21-bis l. 241/1990. L’amministrazione ha sostenuto che la seduta del 27 aprile 2022 fosse una seconda convocazione, nonostante la diversa indicazione contenuta nella deliberazione, e che fosse quindi sufficiente il quorum previsto dal regolamento comunale; ha inoltre eccepito la tardività del ricorso e sostenuto che la pubblicazione all’albo fosse sufficiente in ragione della natura conformativa del vincolo.
Il parere
Il ricorso è respinto e la domanda cautelare è assorbita. Il primo motivo è infondato: dagli atti risulta che la seduta del 26 aprile 2022, in prima convocazione, era stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale e che la seduta del giorno seguente era una seconda convocazione. Per questa, ai sensi dell’art. 20 del regolamento comunale, cui rinvia l’art. 38, comma 2, d.lgs. 267/2000, era sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio non approfondisce l’eccezione di tardività, ritenendola non necessaria ai fini della decisione. Il secondo motivo non è accolto per difetto di interesse: la ricorrente non ha indicato quali argomenti di merito, in particolare sulla localizzazione dell’opera, avrebbe potuto svolgere se avesse ricevuto la notificazione individuale e partecipato al procedimento. La Sezione propende comunque per la natura conformativa del vincolo, senza che tale qualificazione sia necessaria per definire la censura.
Osservazioni
Primo motivo - Quorum strutturale della seduta consiliare
La censura è infondata. La seduta del 27 aprile 2022 si è svolta in seconda convocazione, dopo che quella del 26 aprile era stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale. In seconda convocazione il regolamento comunale richiedeva la presenza di almeno un terzo dei componenti.
Secondo motivo - Notificazione individuale ai proprietari controinteressati
La censura non è coltivabile per difetto di interesse, perché la ricorrente non ha specificato quali deduzioni avrebbe formulato, nel merito e sulla localizzazione dell’opera, se avesse beneficiato della notificazione individuale e delle garanzie partecipative.
Eccezione di tardività
La Sezione non decide l’eccezione di tardività sollevata dall’amministrazione, in quanto il ricorso è respinto nel merito.
Norme richiamate
art. 38, comma 2, d.lgs. 267/2000
In seconda convocazione, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento comunale (cui l’articolo 38 comma 2 del TUEL rinvia per la disciplina in materia di validità delle sedute del consiglio comunale) era sufficiente - per la validità della seduta - la presenza di almeno un terzo dei componenti.
La disciplina regolamentare comunale, richiamata dall’art. 38, comma 2, TUEL, determina il quorum necessario per la validità della seduta in seconda convocazione.
art. 20 del regolamento del Consiglio comunale di Cerveteri
In seconda convocazione, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento comunale (cui l’articolo 38 comma 2 del TUEL rinvia per la disciplina in materia di validità delle sedute del consiglio comunale) era sufficiente - per la validità della seduta - la presenza di almeno un terzo dei componenti.
Per la seduta consiliare in seconda convocazione era sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti.
Massime di principio
- Quando la normativa rinvia al regolamento comunale per stabilire il quorum delle sedute consiliari, la validità della seduta va verificata applicando la specifica disciplina regolamentare prevista per la convocazione effettivamente tenuta.
- La censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale o alla mancata notificazione individuale richiede un interesse concreto: il ricorrente deve indicare quali elementi o argomenti avrebbe potuto sottoporre all’amministrazione e in che modo avrebbero potuto incidere sulla decisione.
Deliberazione comunale per la realizzazione di un cimitero per animali di affezione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario contro il Comune di Cerveteri relativo all’approvazione di un progetto per un cimitero per animali di affezione e al conseguente vincolo di inedificabilità imposto nell’area circostante.
Premesse e censure
La deliberazione consiliare n. 19 del 27 aprile 2022 approvava il progetto per la realizzazione del cimitero in via Fosso di Valle del Canneto. Il vincolo conseguente vietava l’edificazione entro 50 metri dal perimetro della zona di inumazione per 18 anni, salvo proroghe. La ricorrente ha impugnato anche il provvedimento autorizzativo prot. n. 40556 del 2 agosto 2023.
La ricorrente ha formulato due motivi: la violazione del quorum strutturale del consiglio comunale e l’omessa notificazione individuale della deliberazione ai proprietari controinteressati, ritenuta necessaria perché il provvedimento avrebbe inciso sulla loro sfera giuridica. L’amministrazione ha sostenuto che la seduta contestata si fosse tenuta in seconda convocazione e ha eccepito la tardività del ricorso.
Quorum della seduta consiliare
La censura sul quorum è stata respinta. Dagli atti risultava che la prima convocazione, fissata per il 26 aprile 2022, era stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale e che la seduta del 27 aprile si era svolta in seconda convocazione. In tale ipotesi, l’art. 20 del regolamento comunale prevedeva la sufficienza di almeno un terzo dei componenti; la disciplina regolamentare rilevava in forza del rinvio operato dall’art. 38, comma 2, d.lgs. 267/2000. La Sezione ha quindi ritenuto valida la seduta sulla base della convocazione effettivamente tenuta.
Notificazione individuale e interesse a ricorrere
La censura relativa alla mancata notificazione individuale non è stata accolta per difetto di interesse. La ricorrente non ha precisato quali argomenti avrebbe potuto far valere, nel merito e in particolare sulla localizzazione dell’opera, se avesse ricevuto la notificazione e partecipato al procedimento. La Sezione ha osservato di propendere per la natura conformativa del vincolo, ma ha precisato che la qualificazione non era necessaria per definire la censura.
Conclusione
Il Consiglio di Stato non ha approfondito l’eccezione di tardività, poiché il ricorso risultava infondato nel merito. Il parere è nel senso del rigetto del ricorso, con assorbimento della domanda cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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