Cassazione Civile, Sentenza n. 36358/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Azioni nate da un preliminare di compravendita del 16/05/1996 relativo a un appartamento: la promissaria acquirente (Franca Roccella, con successori Indorante) chiedeva la nullità del preliminare e la restituzione delle somme versate, oltre al rimborso delle opere eseguite; la Poggio Mondello SRL si difendeva e chiamava in garanzia il Comune di Palermo (e altri). In appello la Corte confermava la nullità e la condanna alla restituzione; in Cassazione la Poggio Mondello ha dedotto, fra gli altri profili, l'erronea determinazione della competenza territoriale alla luce della clausola di foro concordato (Foro di Ravenna) inserita nel preliminare e l'erronea valutazione della chiamata in garanzia del Comune.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (attinenti alla competenza territoriale), ritenendo che: la clausola contrattuale che elegge il Foro di Ravenna per "per tutte le questioni o divergenze ... nessuno escluso" operi anche con riguardo alle controversie dirette alla nullità e alle conseguenti pretese restitutorie; la chiamata in garanzia c.d. "impropria" del Comune non sposta la competenza territoriale al tribunale di Palermo. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata relativamente a tali censure e la causa rinviata al Tribunale di Ravenna, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi di ricorso e i motivi incidentali sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 11 contratto preliminare
per tutte le questioni o divergenze che potessero insorgere sull'esecuzione e/o interpretazione degli accordi sopra stabiliti, nessuno escluso, le parti eleggono l'esclusiva competenza del Foro Giudiziario di Ravenna
La Corte interpreta la clausola di foro in senso ampio: comprende anche le controversie volte alla declaratoria di nullità e alle pretese restitutorie afferenti all'anomala esecuzione del rapporto contrattuale
Non consente lo spostamento della competenza territoriale per la sola chiamata in garanzia quando questa sia impropria e non ecceda i limiti di valore del giudice originario
Richiamata impropriamente dalla Corte d'appello: la norma riguarda fattispecie diverse (cause proposte contro più persone) e non legittima lo spostamento automatico della competenza per la chiamata in garanzia impropria
La competenza si determina in base alla domanda principale; la riconvenzionale o domande subordinate non spostano la competenza salvo che eccedano per materia o valore
Sull'eventuale nullità o vessatorietà di clausole e sulla questione della specifica approvazione per iscritto, il giudice del merito ha competenza esclusiva per l'accertamento fattuale
Ai fini interpretativi la volontà complessiva delle parti (termine 'nessuno escluso') giustifica una lettura estensiva della clausola di foro
Norma processuale invocata per i motivi di cassazione (vizi di diritto: nn. 2, 3, 4 e talvolta 5) nei quali si deducevano violazioni di norme processuali e sostanziali
Richiamato dalle parti nelle discussioni sulla nullità; la Corte di cassazione ha però risolto il procedimento sulla questione di competenza, assorbendo i profili di merito
art. 17 e art. 18 legge n. 47/1985
Entrambe le disposizioni sono state richiamate dalle parti (in particolare art. 18 sul regime di trascrizione e nullità degli atti sugli immobili) ma la Cassazione ha dichiarato assorbite le questioni di merito connesse, dopo aver deciso sulla competenza
Massime di principio
- Una clausola di foro scelta dalle parti espressa in termini ampi (es. "nessuno escluso") può essere interpretata come applicabile anche alle controversie dirette a dichiarare la nullità del contratto e alle domande restitutorie ad essa connesse
- La competenza territoriale si determina in base alla domanda principale; domande subordinate o chiamate in garanzia non spostano automaticamente la competenza salvo casi di garanzia propria o eccedenza per materia/valore
- La chiamata in garanzia "impropria" (intesa a trasferire su un terzo conseguenze fondate su titolo diverso da quello dedotto in giudizio) non derogherà i criteri ordinari di competenza territoriale
- Accertamenti su clausole vessatorie e sulla necessità della specifica approvazione ai sensi dell'art.1341 c.c. rientrano nella valutazione di merito e non sono tipicamente sindacabili in Cassazione se basati su valutazioni probatorie
- Se in Cassazione viene accolta una questione di competenza, i profili di merito possono rimanere assorbiti e la causa essere rimessa al giudice territorialmente competente per la trattazione sostanziale
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