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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36358/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Azioni nate da un preliminare di compravendita del 16/05/1996 relativo a un appartamento: la promissaria acquirente (Franca Roccella, con successori Indorante) chiedeva la nullità del preliminare e la restituzione delle somme versate, oltre al rimborso delle opere eseguite; la Poggio Mondello SRL si difendeva e chiamava in garanzia il Comune di Palermo (e altri). In appello la Corte confermava la nullità e la condanna alla restituzione; in Cassazione la Poggio Mondello ha dedotto, fra gli altri profili, l'erronea determinazione della competenza territoriale alla luce della clausola di foro concordato (Foro di Ravenna) inserita nel preliminare e l'erronea valutazione della chiamata in garanzia del Comune.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (attinenti alla competenza territoriale), ritenendo che: la clausola contrattuale che elegge il Foro di Ravenna per "per tutte le questioni o divergenze ... nessuno escluso" operi anche con riguardo alle controversie dirette alla nullità e alle conseguenti pretese restitutorie; la chiamata in garanzia c.d. "impropria" del Comune non sposta la competenza territoriale al tribunale di Palermo. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata relativamente a tali censure e la causa rinviata al Tribunale di Ravenna, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi di ricorso e i motivi incidentali sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 11 contratto preliminare

    per tutte le questioni o divergenze che potessero insorgere sull'esecuzione e/o interpretazione degli accordi sopra stabiliti, nessuno escluso, le parti eleggono l'esclusiva competenza del Foro Giudiziario di Ravenna

    La Corte interpreta la clausola di foro in senso ampio: comprende anche le controversie volte alla declaratoria di nullità e alle pretese restitutorie afferenti all'anomala esecuzione del rapporto contrattuale

  • art. 32 c.p.c.

    Non consente lo spostamento della competenza territoriale per la sola chiamata in garanzia quando questa sia impropria e non ecceda i limiti di valore del giudice originario

  • art. 33 c.p.c.

    Richiamata impropriamente dalla Corte d'appello: la norma riguarda fattispecie diverse (cause proposte contro più persone) e non legittima lo spostamento automatico della competenza per la chiamata in garanzia impropria

  • art. 36 c.p.c.

    La competenza si determina in base alla domanda principale; la riconvenzionale o domande subordinate non spostano la competenza salvo che eccedano per materia o valore

  • art. 1341 c.c.

    Sull'eventuale nullità o vessatorietà di clausole e sulla questione della specifica approvazione per iscritto, il giudice del merito ha competenza esclusiva per l'accertamento fattuale

  • art. 1362 c.c.

    Ai fini interpretativi la volontà complessiva delle parti (termine 'nessuno escluso') giustifica una lettura estensiva della clausola di foro

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale invocata per i motivi di cassazione (vizi di diritto: nn. 2, 3, 4 e talvolta 5) nei quali si deducevano violazioni di norme processuali e sostanziali

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalle parti nelle discussioni sulla nullità; la Corte di cassazione ha però risolto il procedimento sulla questione di competenza, assorbendo i profili di merito

  • art. 17 e art. 18 legge n. 47/1985

    Entrambe le disposizioni sono state richiamate dalle parti (in particolare art. 18 sul regime di trascrizione e nullità degli atti sugli immobili) ma la Cassazione ha dichiarato assorbite le questioni di merito connesse, dopo aver deciso sulla competenza

Massime di principio

  • Una clausola di foro scelta dalle parti espressa in termini ampi (es. "nessuno escluso") può essere interpretata come applicabile anche alle controversie dirette a dichiarare la nullità del contratto e alle domande restitutorie ad essa connesse
  • La competenza territoriale si determina in base alla domanda principale; domande subordinate o chiamate in garanzia non spostano automaticamente la competenza salvo casi di garanzia propria o eccedenza per materia/valore
  • La chiamata in garanzia "impropria" (intesa a trasferire su un terzo conseguenze fondate su titolo diverso da quello dedotto in giudizio) non derogherà i criteri ordinari di competenza territoriale
  • Accertamenti su clausole vessatorie e sulla necessità della specifica approvazione ai sensi dell'art.1341 c.c. rientrano nella valutazione di merito e non sono tipicamente sindacabili in Cassazione se basati su valutazioni probatorie
  • Se in Cassazione viene accolta una questione di competenza, i profili di merito possono rimanere assorbiti e la causa essere rimessa al giudice territorialmente competente per la trattazione sostanziale

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