Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08753/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. per presunta incolpevole mancata conoscenza del processo: Zaccherini, trasferitosi in Romania, aveva ricevuto un invito ai sensi dell'art. 169 c.p.p. mediante raccomandata contenente errori (anno "206" invece di "2016"), riferimenti a uffici non più esistenti e modulo prestampato non aggiornato. La difesa ha sostenuto che tali difformità ne avrebbero impedito l'intellegibilità e dunque la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium; la Corte d'appello aveva invece ritenuto l'invito sufficiente a dimostrare la conoscenza del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. I giudici di legittimità hanno ritenuto che l'avviso inviato non assicurava la conoscenza effettiva del "processo": l'errore materiale nella data, il riferimento a uffici obsoleti e il carattere meramente informativo dell'invito (che non equivaleva a una notifica possibile dell'atto che enuncia il fatto e fissa l'udienza) impedivano di considerare provata la conoscenza o una volontaria sottrazione di Zaccherini. Ne consegue l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame sul punto.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    "Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo"

    Stabilisce il rimedio della rescissione del giudicato per l'assenza incolpevole; la Corte ricorda che l'onere è di allegazione con un "principio" di prova idoneo a rendere credibile la mancata conoscenza, non un onere probatorio assoluto.

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Regola l'invito a dichiarare o eleggere domicilio per i soggetti all'estero. La Corte sottolinea che la formale notifica ai sensi dell'art.169, seppure regolarmente ricevuta, può non garantire la conoscenza effettiva del processo se il contenuto è impreciso o poco intellegibile.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Individua gli indici da cui inferire la conoscenza del processo (es. elezione di domicilio, nomina difensore di fiducia) e richiede che, in assenza di certezza, si accerti la volontaria sottrazione dell'imputato; tali indici non costituiscono presunzioni assolute ma parametri valutativi.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma sulle notifiche dell'avviso di conclusione indagini; citata come contesto procedurale relativo alle operazioni di notifica svolte prima dell'invito ai sensi dell'art.169.

  • art. 419 cod. proc. pen.

    Norma sulla richiesta di rinvio a giudizio e correlati adempimenti; citata per il contesto dell'invio dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.

  • art. 162 cod. proc. pen.

    Riferito come testo riportato sul retro dell'invito ma non più attuale: la presenza di testi normativi obsoleti nel modulo è stata considerata indice di scarsa aggiornatezza/informatività del documento.

  • Giurisprudenza Corte EDU e Sezioni Unite

    Richiamate le pronunce della Corte EDU (es. Colozza, Battisti, Jones, Boheim) e delle Sezioni Unite italiane per il principio che la celebrazione in assenza è compatibile solo se l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'udienza o si è volontariamente sottratto; la volontà di rinuncia deve risultare in modo inequivoco.

Massime di principio

  • La notifica formale ricevuta all'estero (es. ai sensi dell'art.169 c.p.p.) non basta per ritenere certa la conoscenza del "processo": il contenuto dell'atto deve essere intellegibile e indicare chiaramente la data/luogo dell'udienza e la fattispecie contestata.
  • Errori materiali rilevanti nell'avviso (es. anno del fatto errato, riferimenti a uffici non più esistenti, moduli non aggiornati) possono compromettere l'efficacia informativa e giustificare la rescissione del giudicato se ricorre l'incolpevole mancata conoscenza.
  • La prova richiesta dal ricorrente per ottenere la rescissione non è piena prova ma un "onere di allegazione" che fornisca un principio di prova credibile e verificabile circa la mancata conoscenza incolpevole.
  • La presenza di un difensore d'ufficio non sostituisce automaticamente una diretta e consapevole relazione tra imputato e difensore: l'assenza di un rapporto diretto può essere rilevante nella valutazione della conoscenza effettiva.
  • Si deve accertare in fatto se vi siano state condotte positive dell'imputato idonee a configurare una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento; la semplice negligenza non può essere automaticamente interpretata come volontà di sottrarsi.
  • In caso di dubbio sull'effettiva conoscenza del processo, il giudice di merito deve approfondire e motivare l'accertamento prima di escludere la sussistenza dell'incolpevole mancata conoscenza e rigettare la rescissione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.