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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36161/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la sua condanna per violenza privata. Con il primo motivo ha censurato la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, chiedendo in sostanza una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione degli elementi probatori. Con il secondo motivo ha contestato il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in cassazione e il secondo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione al diniego delle attenuanti generiche, ritenuto già adeguatamente motivato dal giudice di merito.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato in relazione al riconoscimento della recidiva contestata, ritenuto correttamente valutato dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto o degli elementi probatori, poiché la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La censura che si limiti a contestare la motivazione di responsabilità senza individuare un vizio logico o giuridico effettivo è inammissibile se mira solo a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Le doglianze su recidiva e attenuanti generiche sono inammissibili quando ripropongono questioni già esaminate e respinte con motivazione congrua dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvono in una mera ripetizione di censure già vagliate.

Come è indicizzato

MaterieViolenza privataImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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