Cassazione Penale, Ordinanza n. 31648/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai due imputati. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma sostanziale dell'affermazione di responsabilità penale già pronunciata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa comune di entrambi gli imputati ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che li aveva ritenuti responsabili: per uno di furto consumato pluriaggravato, per l'altra di plurimi episodi di furto e tentato furto pluriaggravati. Il ricorso denunciava mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e lamentava il cattivo governo degli artt. 192, comma 2, c.p.p. e 533 c.p.p., contestando dunque la valutazione della prova e la tenuta logica dell'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e non specificamente confrontate con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, osservando che la decisione di merito era sorretta da un percorso argomentativo coerente, fondato su corrette massime di अनुभवienza e convergente con la sentenza di primo grado.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa per censurare la valutazione degli indizi; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato criteri di inferenza e massime di esperienza nel fondare l'affermazione di responsabilità.
Richiamato dalla difesa in relazione allo standard probatorio per la condanna; la Corte ha escluso vizi della motivazione e ha ritenuto che l'affermazione di penale responsabilità fosse sorretta da adeguato apparato argomentativo.
Norma implicita nel dispositivo sanzionatorio per l'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata offra un apparato argomentativo coerente, non manifestamente illogico e fondato su criteri inferenziali plausibili, anche se la difesa proponga una lettura alternativa dei fatti.
- La censura relativa all'uso degli artt. 192, comma 2, e 533 c.p.p. deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione di merito: doglianze generiche o meramente assertive sono inidonee a determinare l'annullamento.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una contestazione apodittica della motivazione senza indicare concreti errori logici o giuridici della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica la conseguente sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
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