Cassazione Civile, Ordinanza n. 27809/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata presentata dalla ricorrente e della mancata opposizione dell'Agenzia delle entrate. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e ha compensato integralmente le spese.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso notificato il 28 dicembre 2004 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato un credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate relativo agli anni 2001 e 2002. Il ricorso era stato accolto in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, ma nel giudizio di legittimità ha successivamente depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 10, del DL 119/2018, con quietanza del versamento della prima rata. L'Agenzia non ha opposto alcun diniego alla definizione.
Norme richiamate
domanda di definizione agevolata
La presentazione della domanda di definizione agevolata con il versamento della prima rata è idonea a incidere sul giudizio pendente secondo la disciplina speciale invocata dalla parte.
L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali
In assenza di un diniego notificato nei termini e nelle forme previste, la Corte ritiene che il giudizio debba essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Massime di principio
- Quando il contribuente deposita rituale domanda di definizione agevolata prevista da una norma speciale e l'Ufficio non notifica un diniego nei termini stabiliti, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La mancata opposizione dell'Amministrazione finanziaria alla definizione agevolata, in presenza della documentazione attestante il versamento richiesto, preclude la prosecuzione del giudizio di cassazione.
- Nei casi di estinzione del processo per definizione agevolata della lite, la Corte può compensare le spese tra le parti.
Come è indicizzato
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