Ordinanza n. 614/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento della nota del Comune di Luino del 11.9.2024 n. 27807 a firma del Responsabile dei Sevizi Sociali (doc. 1) e della nota 17.10.2024 n. 31755 a firma del responsabile del Settore Servizi alla Comunità del Comune di Luino (doc. 13) e di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso con cui il Comune e/o altri enti hanno proceduto alla presa in carico ed alla valutazione della compartecipazione al costo del servizio goduto da -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note del Comune di Luino relative alla presa in carico e alla valutazione della compartecipazione al costo del servizio sociale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Luino dell'11 settembre 2024, relativa alla presa in carico e alla valutazione della compartecipazione al costo del servizio goduto, nonché la successiva nota del 17 ottobre 2024 e ogni atto presupposto, consequenziale o connesso. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità sostanziale dedotti nel ricorso. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata circa la permanenza dell'interesse alla decisione di merito, l'aggiornamento della situazione di fatto e di diritto, l'indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e, se necessario, la precisazione delle ulteriori attività istruttorie ritenute utili. Ha inoltre richiesto al Comune e all'amministrazione sanitaria chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, con deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione: la ricorrente deve, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dichiarare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla controversia e segnalare eventuali sopravvenienze o ulteriori esigenze istruttorie; le amministrazioni resistenti devono fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove mancanti. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata quale manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. La Segreteria deve comunicare l'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata. È stato disposto l'oscuramento dei dati personali e sanitari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati.
Norme richiamate
Richiamato quale base dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
Richiamato per la possibilità di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, inclusa l'inerzia rispetto a un ordine istruttorio.
Richiamato nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento della parte evidenzi in modo inequivoco il venir meno dell'interesse alla decisione.
Richiamato insieme alle disposizioni sugli incombenti e sulla trattazione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rilevante per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia non sufficientemente aggiornata, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori volti a verificare la situazione attuale, richiedendo alla parte privata di indicare le sopravvenienze e alle amministrazioni di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione.
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