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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13101/2021 del 14/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione avverso l\'ordinanza n. 9859/2019 della Corte di Cassazione, sostenendo che la Corte aveva ritenuto erroneamente che essi avessero percepito retribuzioni dalla Sogei nel periodo dedotto in giudizio. I ricorrenti affermano invece di non aver ricevuto alcuna retribuzione in esecuzione dell\'appalto, essendo l\'appalto pacificamente scaduto dopo la sentenza che aveva accertato l\'illegittima interposizione. Chiedevano dunque la revoca dell\'ordinanza di rigetto del loro ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che il vizio denunciato consista in un presunto errore di giudizio (valutativo) e non in un errore meramente percettivo, per il quale è prevista la revocazione ai sensi dell\'art. 395 cod.proc.civ. n.4. Inoltre la sentenza impugnata non aveva affermato che le retribuzioni erano state corrisposte dalla Sogei, ma aveva riconosciuto effetto liberatorio ai pagamenti effettuati dall\'appaltatore Almaviva, sulla base dell\'interpretazione dell\'art. 27 d.lgs. n. 276/2003 data dalle Sezioni Unite (n. 2990/2018). Per tali ragioni il ricorso per revocazione è estraneo al perimetro di ammissibilità della revocazione e va rigettato. I ricorrenti sono condannati alle spese di giudizio (determinazione in dispositivo) e il provvedimento dà atto dei presupposti per l\'eventuale raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13.

Norme richiamate

  • art. 27 d.lgs. n. 276/2003

    art. 27, comma 2 (richiamato anche art. 27, comma 3 nella motivazione)

    I pagamenti effettuati dall\'appaltatore interposto, successivamente all\'ordine giudiziale di reintegrazione/ripristino del rapporto, possono avere effetto liberatorio nei confronti del committente principale se corrispondono a quanto dovuto; interpretazione confermata e chiarita dalle Sezioni Unite (sent. n. 2990/2018).

  • art. 395 cod. proc. civ. (n. 4)

    n. 4 (motivi di revocazione: errore di fatto risultante dagli atti)

    La revocazione per errore di fatto è limitata all\'errore meramente percettivo, non estendendosi agli errori di valutazione o di giudizio; non \'salvata\' la dedotta diversa interpretazione/valutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    richiamato come parametro del mezzo impugnatorio

    Indica le regole processuali relative al procedimento di legittimità; la revocazione deve rispettare il perimetro degli strumenti indicati dalle norme di rito e non trasformarsi in rimedio per errori valutativi.

  • art. 395 cod. proc. civ. (n. 6)

    La Corte osserva che l\'ipotesi di incompatibilità prevista dall\'art. 395 n. 6 (dolo del giudice) non si verifica nel caso di specie.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis

    art. 13, comma 1 quater; comma 1 bis

    D\'ufficio si dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, secondo i criteri indicati dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4315/2020.

  • Cass. Sez. Un. sent. n. 2990/2018

    sentenza delle Sezioni Unite citata nella motivazione

    Interpretazione giurisprudenziale che ha chiarito il valore liberatorio dei pagamenti effettuati dall\'appaltatore interposto rispetto agli obblighi retributivi verso i lavoratori, nelle determinate condizioni contemplate dall\'art. 27 d.lgs. 276/2003.

  • Cass. S.U. n. 4315/2020

    richiamata con riferimento al raddoppio del contributo unificato

    La pronuncia delle Sezioni Unite ha definito i presupposti per l\'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsti dal D.P.R. n.115/2002, art.13, che la Corte ha dato atto sussistere nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il rimedio della revocazione (art. 395 c.p.c.) è strettamente limitato all\'errore meramente percettivo accertabile dagli atti; non è ammissibile per contestare valutazioni o ricostruzioni giuridico-logiche dei fatti operate dal giudice (errore di giudizio).
  • Le affermazioni della Corte sull\'effetto liberatorio dei pagamenti dell\'appaltatore non equivalgono a imporre che le retribuzioni siano state corrisposte dal committente principale; il criterio rilevante \'è la corrispondenza del pagamento a quanto dovuto\' secondo l\'art. 27 d.lgs. 276/2003 e la sua interpretazione delle Sezioni Unite.
  • In procedure simili, se si contesta che i pagamenti ricevuti non hanno saldato il credito, occorre produrre elementi precisi e documentali comprovanti l\'inesistenza o l\'insufficienza dei pagamenti; la mera divergenza interpretativa non basta per ottenere la revocazione.
  • Le spese e gli oneri processuali possono gravare sui ricorrenti; la Corte può dar conto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002 quando ricorrano le condizioni indicate dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • Quando si impugna una decisione di legittimità, bisogna mirare a far emergere un errore di fatto incontestabile dagli atti (errore percettivo), non soltanto a rilevare una diversa lettura o valutazione giuridica delle stesse risultanze.

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