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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12932/2021 del 13/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Banca chiedeva l'accertamento negativo circa l'obbligo contributivo dell'INPS su indennità di mancato preavviso riferite a oltre novanta dirigenti. I dirigenti erano stati licenziati con intimazione che riconosceva l'indennità sostitutiva del preavviso; alcune settimane dopo le parti sottoscrissero scritture private con cui si concordava la cessazione consensuale in data successiva, con pagamento di un incentivo all'esodo e rinuncia del lavoratore a pretese, compresa l'indennità. La Banca sosteneva che la transazione e la successiva ripresa/perdita del rapporto avessero in realtà revocato il licenziamento e che, quindi, l'indennità non dovesse formare oggetto di imposizione contributiva. L'INPS contestava che il diritto contributivo nasceva al momento in cui il licenziamento ha acquisito efficacia e che la transazione tra datore e lavoratore non poteva incidere sull'obbligazione pubblicistica nei confronti dell'INPS.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Banca, confermando la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva ritenuto dovuta la contribuzione sull'indennità sostitutiva del preavviso. La Cassazione ha affermato che: il diritto all'indennità sostitutiva sorge con l'efficacia del licenziamento; l'obbligazione contributiva è autonoma e pubblicistica, indipendente dalla effettiva corresponsione o dalla rinuncia del lavoratore; la transazione tra datore e lavoratore regola rapporti tra le parti ma non estingue il credito contributivo dell'INPS. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la Banca condannata alle spese processuali e agli oneri indicati in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 12, legge n.153/1969

    Identificata la nozione di retribuzione imponibile come 'tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere': la Corte interpreta l'indennità di mancato preavviso come elemento retributivo imponibile ai fini contributivi già dal momento in cui il licenziamento acquista efficacia.

  • decreto legislativo 2 settembre 1997, n.314, art.6, comma 4

    Elenca emolumenti esclusi dalla base imponibile (es. somme per incentivare l'esodo). La Corte sottolinea che va valutata la natura della prestazione erogata; tuttavia nel caso concreto l'indennità di preavviso ha natura retributiva e non rientra nelle esclusioni applicabili.

  • art. 1965 cod. civ. (transazione)

    La transazione riguarda la controversia tra le parti e non equivale all'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; non può modificare o estinguere i diritti dell'INPS nati ex lege.

  • art. 1322 cod. civ.; artt. 1362, 1363, 1366 cod. civ. (autonomia negoziale e canoni di interpretazione dei contratti)

    Gli argomenti contrattuali e interpretativi addotti dalla Banca non possono incidere sull'obbligazione pubblicistica contributiva, che nasce per effetto di norme di legge indipendenti dalla volontà contrattuale delle parti.

  • art. 2115 cod. civ., comma terzo

    Riferito a criteri di qualificazione retributiva: la Corte precisa che la qualificazione dell'indennità come elemento retributivo opera ai fini della contribuzione.

  • art. 18, comma 10, legge n.300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    Richiamato dalla Banca in tema di revoca del licenziamento: la Corte osserva che, anche se la revoca produce effetti retributivi per il periodo di reintegro, non incide sui diritti dell'INPS nati al momento dell'efficacia del licenziamento.

  • art. 1965 cod. civ. (giurisprudenza richiamata)

    Ribadito il principio che il contratto transattivo non sostituisce il rapporto di lavoro ai fini dell'obbligazione contributiva.

  • art. 13, co.1-quater, d.P.R. n.115/2002

    Norma procedurale richiamata dalla Corte per l'applicazione del contributo unificato; la Corte accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento addizionale a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il diritto dell'INPS alla contribuzione nasce ex lege e si forma al momento in cui il licenziamento acquista efficacia; pertanto l'indennità sostitutiva del preavviso è, per natura, retributiva e soggetta a contribuzione anche se non effettivamente corrisposta o successivamente rinunciata dal lavoratore.
  • Un accordo transattivo tra datore di lavoro e lavoratore non può estinguere né modificare i diritti dell'INPS: la transazione regola i rapporti privatistici tra le parti ma non incide sull'obbligazione pubblicistica verso l'ente previdenziale.
  • Per valutare l'assoggettabilità contributiva di somme pagate in occasione di cessazione del rapporto è necessario determinare la causa giuridica della somma (retributiva, indennitaria, incentivo all'esodo, ecc.); le somme qualificate come incentivi all'esodo potrebbero rientrare nelle esclusioni di legge, ma la qualificazione deve essere provata.
  • La rinuncia del lavoratore a un diritto retributivo (es. indennità di preavviso) non produce effetti verso l'INPS, dato che l'ente è titolare autonomo del credito contributivo.
  • Se il datore intende evitare conseguenze contributive, è opportuno documentare chiaramente la revoca formale del licenziamento (se realmente avvenuta) e l'eventuale titolo giuridico della corresponsione (es. indennità transattiva qualificata come incentivo all'esodo), con cautela e, se del caso, preventiva comunicazione/integrazione agli enti previdenziali.

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