Cassazione Civile, Ordinanza n. 23022/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da rettifiche del valore in dogana effettuate in relazione a importazioni di prodotti recanti marchi noti, nelle quali non erano stati inclusi nel valore dichiarato gli importi versati a titolo di royalties/licenze. La società importatrice aveva contestato l'avviso di rettifica e le sanzioni; i giudici di merito avevano escluso l'inclusione delle royalties nel valore doganale e avevano inoltre negato la responsabilità del rappresentante indiretto. L'amministrazione ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme doganali e civilistiche sulla nozione di "condizione di vendita" e sul legame tra licenziante e venditore/acquirente, deducendo che le royalties andavano incluse nel valore doganale perché il pagamento era, in concreto, condizione della vendita, anche alla luce delle clausole contrattuali che attribuivano al licenziante poteri di controllo sulla produzione, sui fornitori e sulla distribuzione; (2) violazione della disciplina sulla rappresentanza indiretta e sull'obbligazione doganale, sostenendo che lo spedizioniere-dichiarante risponde in solido con l'importatore e che su di lui grava un dovere di diligenza qualificata, verifica della documentazione e onere di provare di avere operato correttamente.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso l'inclusione delle royalties nel valore in dogana senza verificare secondo i criteri corretti se il pagamento costituisse una condizione della vendita, soprattutto in presenza di un possibile controllo del licenziante sul fornitore o sul processo produttivo. Ha inoltre cassato la sentenza perché la CTR aveva escluso la responsabilità del rappresentante indiretto limitandosi a valorizzare la documentazione ricevuta dall'importatore, senza considerare che, in regime di rappresentanza indiretta, il dichiarante risponde dell'obbligazione doganale e deve agire con diligenza professionale, verificando l'esattezza dei dati dichiarati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 32, par. 1, lett. c), Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
I diritti di licenza si aggiungono al valore di transazione se non sono inclusi nel prezzo e se l'acquirente è tenuto a pagarli come condizione della vendita delle merci da valutare.
art. 157 Reg. CEE n. 2454/1993 (DAC)
I diritti di licenza concorrono alla formazione del valore doganale quando sono specificamente riferiti alle merci da valutare e sono dovuti come condizione del contratto di vendita.
art. 159 Reg. CEE n. 2454/1993 (DAC)
Per i marchi di fabbrica, il corrispettivo si aggiunge al prezzo solo se le merci sono rivendute tal quali o con lavorazioni secondarie, sono commercializzate con il marchio e l'acquirente non è libero di approvvigionarsi da fornitori non legati al venditore.
art. 160 Reg. CEE n. 2454/1993 (DAC)
Se il corrispettivo è pagato a un terzo, la condizione di vendita si considera soddisfatta solo se il venditore o una persona a lui legata richiede all'acquirente di effettuare il pagamento.
art. 201 Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
In caso di rappresentanza indiretta l'obbligazione doganale grava anche sul dichiarante, che risponde in solido con l'importatore.
Lo spedizioniere/rappresentante indiretto deve usare la diligenza qualificata propria dell'attività professionale, verificando l'esattezza dei dati dichiarati.
Richiamato dalla decisione di merito per descrivere il potere di interdizione del licenziante; la Cassazione lo menziona nel ricostruire la motivazione della CTR, ma non lo assume come criterio decisivo.
art. 5, § 2, Reg. CEE n. 2913/1992
La dichiarazione doganale può essere resa personalmente dall'importatore oppure tramite rappresentante diretto o indiretto.
art. 40, comma 1, TULD
Richiamato per la disciplina interna della dichiarazione doganale e della rappresentanza.
art. 199 Reg. CEE n. 2454/1993
Il dichiarante si obbliga con riferimento all'esattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione e all'autenticità dei documenti presentati.
Massime di principio
- Ai fini della rettifica del valore in dogana, i diritti di licenza vanno inclusi nel prezzo delle merci quando ricorrono cumulativamente tre condizioni: non sono già compresi nel prezzo, si riferiscono alle merci da valutare e sono dovuti come condizione della vendita.
- La nozione di "condizione di vendita" non richiede una clausola espressa in tal senso: va verificato in concreto se il venditore, o una persona a lui legata, non sarebbe disposto a vendere senza il pagamento delle royalties.
- Quando le royalties sono corrisposte a un soggetto diverso dal venditore, occorre accertare se esista un legame tra venditore e licenziante tale da consentire a quest'ultimo un controllo, diretto o indiretto, idoneo a subordinare l'importazione al pagamento del corrispettivo.
- Nel valutare il controllo del licenziante non basta un generico controllo di qualità: rilevano gli indici di ingerenza su scelta del produttore, approvazione dei fornitori, metodi di produzione, logistica, quantità, destinatari della vendita e condizioni economiche.
- In regime di rappresentanza indiretta, il dichiarante doganale risponde in solido dell'obbligazione doganale e deve verificare con diligenza professionale l'esattezza dei dati dichiarati e la documentazione ricevuta, non potendo limitarsi a recepire passivamente quanto indicato dall'importatore.
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