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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09928/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente religioso)

La controversia

L’ente religioso, proprietario di alcuni immobili siti in Roma, impugnava avvisi di accertamento per omesso versamento IMU e TASI relativi all’anno 2014, emessi dal Comune con riferimento a due distinti immobili: uno adibito ad alloggio delle religiose e uno qualificato come casa per ferie. In primo e secondo grado veniva negata l’esenzione per immobili destinati esclusivamente ad attività di religione o di culto, sul rilievo che non fosse stata provata, in concreto, la destinazione esclusiva alle attività agevolate e che la documentazione prodotta dal Comune mostrasse invece un uso di tipo recettivo/commerciale. Nel ricorso per cassazione l’ente articolava cinque motivi: (1) omesso esame di documentazione decisiva; (2) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla rilevanza di documenti comunali relativi a un anno diverso dall’annualità d’imposta; (3) nullità per mancata pronuncia sulla domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni; (4) violazione delle norme sull’esenzione IMU e delle regole processuali per non avere la CTR distinto i due immobili e valutato le prove specifiche relative a ciascuno, tenendo conto che l’attività commerciale sarebbe iniziata solo dal secondo semestre 2017; (5) violazione delle norme sul giudicato esterno, per avere la CTR escluso la rilevanza di una precedente sentenza favorevole alla contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il quarto motivo, ritenendo che la sentenza d’appello fosse viziata perché non aveva esaminato la specifica eccezione sulla non pertinenza temporale della documentazione prodotta dal Comune e, soprattutto, non aveva valutato separatamente la situazione dei due immobili, né le prove offerte dal contribuente per dimostrare l’assenza, nell’anno 2014, di attività non esenti. Sono stati assorbiti il primo e il terzo motivo. Il quinto motivo è stato rigettato, perché il giudicato esterno non opera su elementi fattuali variabili di anno in anno, come la natura commerciale o non commerciale dell’attività svolta ai fini IMU. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    L’esenzione per gli immobili degli enti non commerciali richiede non solo il requisito soggettivo dell’ente, ma anche il requisito oggettivo della destinazione esclusiva dell’immobile ad attività agevolate, svolte in concreto con modalità non commerciali.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti/documenti decisivi; la Corte ha accolto le censure riconducibili all’omessa valutazione di eccezioni e prove rilevanti.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente introdotte; la mancata considerazione dell’eccezione sulla documentazione comunale integra vizio di omessa pronuncia o motivazione apparente.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione deve fondarsi sulle prove ritualmente acquisite, che vanno valutate in relazione ai fatti controversi e all’annualità d’imposta in contestazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione intellegibile e non meramente apodittica; è censurabile la motivazione che non spieghi la rilevanza o irrilevanza delle prove decisive.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere valutate secondo gravità, precisione e concordanza; non è consentito desumere l’esenzione solo da documenti che descrivono astrattamente la destinazione dell’immobile.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme processuali sull’istruttoria e sulla motivazione, in relazione alla valutazione delle prove nel processo tributario.

  • Decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012

    È richiamata per escludere che l’esenzione possa derivare dalla sola qualità soggettiva dell’ente: ai fini dell’esclusione del carattere economico, l’attività deve essere svolta gratuitamente o a fronte di un corrispettivo simbolico.

Massime di principio

  • In tema di esenzione IMU per gli enti non commerciali, la prova del diritto all’agevolazione incombe sul contribuente e riguarda sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo della destinazione esclusiva dell’immobile ad attività agevolate; la verifica deve essere concreta e non meramente documentale o astratta.
  • L’esenzione non può essere riconosciuta sulla base della sola qualificazione dell’immobile o dell’ente proprietario: occorre accertare in fatto che l’attività svolta nell’immobile non abbia carattere commerciale e sia effettivamente svolta secondo modalità compatibili con il regime agevolato.
  • Il giudice di merito deve esaminare specificamente le eccezioni e le prove riferite a ciascun immobile e a ciascuna annualità d’imposta; una decisione che non distingua tra immobili diversi o non dia conto della pertinenza temporale della documentazione può essere cassata per vizio di motivazione o di omessa pronuncia.
  • Nel processo tributario il giudicato esterno può spiegare effetti solo se il successivo giudizio riguarda il medesimo rapporto giuridico e fatti costitutivi con carattere stabile o tendenzialmente permanente; non si estende invece a elementi variabili nel tempo, come la natura commerciale o non commerciale dell’attività svolta in un determinato anno.
  • In presenza di error in procedendo, il ricorso per cassazione deve comunque indicare in modo autosufficiente il contenuto dell’eccezione e degli atti rilevanti, ma la Corte può accogliere la censura quando dalla sentenza emerga che il giudice non ha effettivamente esaminato la questione decisiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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