Cassazione Penale, Sentenza n. 10400/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace di Catania per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (fatto del 31/01/2020). Il giudice di pace aveva ritenuto l'intervenuta abolitio criminis alla luce dell'entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE e della sua interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (sentenza Sagor, 6/12/2012). Il Procuratore generale ha denunciato violazione di legge sostenendo che, dopo le modifiche normative introdotte dal d.l. 23/06/2011 n. 89 e dalla legge di conversione 2/08/2011 n. 129, la fattispecie di cui all'art. 10-bis è conforme alla disciplina europea e non poteva essere dichiarata estinta per abolitio criminis.
La decisione
Il giudice della cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, sentenze Nyassi e Ouakib) secondo la quale la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 10-bis non è incompatibile con la Direttiva 2008/115/CE e non ostacola la procedura di rimpatrio prevista dalla Direttiva stessa. Perciò la sentenza di assoluzione del Giudice di Pace è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al medesimo ufficio giudicante, in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
previsione della contravvenzione di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato con sanzione pecuniaria
La Corte di legittimità interpreta che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 10-bis è compatibile con la Direttiva 2008/115/CE e non impedisce l'attivazione della procedura di rimpatrio; pertanto non è soggetta a disapplicazione per conflitto con la Direttiva
Direttiva del Parlamento e del Consiglio 2008/115/CE (Direttiva rimpatri)
Direttiva UE del 16/12/2008 in materia di rimpatri
La Direttiva disciplina la procedura di rimpatrio; secondo la giurisprudenza di legittimità la normativa nazionale che prevede una sanzione pecuniaria non ostacola l'applicazione della Direttiva
decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 129)
modifiche normative intervenute prima del fatto contestato
Le modifiche legislative del 2011 rendono la fattispecie di cui all'art. 10-bis conforme ai principi richiamati dalla giurisprudenza e alla disciplina europea, ostando all'accoglimento della tesi di abolitio criminis formulata dal giudice di pace
Giurisprudenza Corte di Cassazione - Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019 (PG c/ Nyassi) e Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019 (Ouakib)
Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019, Rv. 275049; Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019 - dep. 2020, Rv. 277920
Orientamento consolidato secondo cui la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 10-bis non contrasta con la Direttiva 2008/115/CE e non può essere disapplicata dal giudice; i precedenti sono stati richiamati per annullare l'assoluzione
Sentenza Corte di Giustizia CE citata (Sagor, 6/12/2012)
interpretazione della Direttiva 2008/115/CE dalla Corte di Giustizia (Sagor, 6 dicembre 2012)
Il Giudice di Pace aveva richiamato questa interpretazione per ritenere l'abolitio criminis; la Corte di Cassazione tuttavia ritiene che, alla luce delle modifiche normative nazionali e della successiva giurisprudenza nazionale, tale richiamo non giustificasse la disapplicazione della norma penale
Massime di principio
- La previsione di una sanzione pecuniaria per ingresso e permanenza illegale (art. 10-bis) è considerata compatibile con la Direttiva europea sui rimpatri (2008/115/CE) e non impedisce l'avvio della procedura di rimpatrio.
- Modifiche normative successive alla direttiva (es. d.l. 23/06/2011 n. 89 e legge di conversione 2/08/2011 n. 129) possono rendere la norma penale compatibile con il diritto UE; i giudici di merito devono tenere conto della giurisprudenza di legittimità consolidata prima di dichiarare l'abolitio criminis.
- I giudici di pace e i giudici di merito non possono disapplicare automaticamente la norma penale per presunto conflitto con la Direttiva senza valutare la conformità alla luce degli interventi legislativi nazionali e della giurisprudenza della Cassazione.
- Se il pubblico ministero impugna una assoluzione ritenendo violata la legge, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e rinviare per nuovo giudizio; sulla base dei precedenti, il ricorso del Procuratore generale ha buone probabilità di successo quando la normativa nazionale è stata adeguata dopo la direttiva.
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