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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10400/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace di Catania per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (fatto del 31/01/2020). Il giudice di pace aveva ritenuto l'intervenuta abolitio criminis alla luce dell'entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE e della sua interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (sentenza Sagor, 6/12/2012). Il Procuratore generale ha denunciato violazione di legge sostenendo che, dopo le modifiche normative introdotte dal d.l. 23/06/2011 n. 89 e dalla legge di conversione 2/08/2011 n. 129, la fattispecie di cui all'art. 10-bis è conforme alla disciplina europea e non poteva essere dichiarata estinta per abolitio criminis.

La decisione

Il giudice della cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, sentenze Nyassi e Ouakib) secondo la quale la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 10-bis non è incompatibile con la Direttiva 2008/115/CE e non ostacola la procedura di rimpatrio prevista dalla Direttiva stessa. Perciò la sentenza di assoluzione del Giudice di Pace è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al medesimo ufficio giudicante, in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    previsione della contravvenzione di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato con sanzione pecuniaria

    La Corte di legittimità interpreta che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 10-bis è compatibile con la Direttiva 2008/115/CE e non impedisce l'attivazione della procedura di rimpatrio; pertanto non è soggetta a disapplicazione per conflitto con la Direttiva

  • Direttiva del Parlamento e del Consiglio 2008/115/CE (Direttiva rimpatri)

    Direttiva UE del 16/12/2008 in materia di rimpatri

    La Direttiva disciplina la procedura di rimpatrio; secondo la giurisprudenza di legittimità la normativa nazionale che prevede una sanzione pecuniaria non ostacola l'applicazione della Direttiva

  • decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 129)

    modifiche normative intervenute prima del fatto contestato

    Le modifiche legislative del 2011 rendono la fattispecie di cui all'art. 10-bis conforme ai principi richiamati dalla giurisprudenza e alla disciplina europea, ostando all'accoglimento della tesi di abolitio criminis formulata dal giudice di pace

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione - Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019 (PG c/ Nyassi) e Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019 (Ouakib)

    Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019, Rv. 275049; Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019 - dep. 2020, Rv. 277920

    Orientamento consolidato secondo cui la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 10-bis non contrasta con la Direttiva 2008/115/CE e non può essere disapplicata dal giudice; i precedenti sono stati richiamati per annullare l'assoluzione

  • Sentenza Corte di Giustizia CE citata (Sagor, 6/12/2012)

    interpretazione della Direttiva 2008/115/CE dalla Corte di Giustizia (Sagor, 6 dicembre 2012)

    Il Giudice di Pace aveva richiamato questa interpretazione per ritenere l'abolitio criminis; la Corte di Cassazione tuttavia ritiene che, alla luce delle modifiche normative nazionali e della successiva giurisprudenza nazionale, tale richiamo non giustificasse la disapplicazione della norma penale

Massime di principio

  • La previsione di una sanzione pecuniaria per ingresso e permanenza illegale (art. 10-bis) è considerata compatibile con la Direttiva europea sui rimpatri (2008/115/CE) e non impedisce l'avvio della procedura di rimpatrio.
  • Modifiche normative successive alla direttiva (es. d.l. 23/06/2011 n. 89 e legge di conversione 2/08/2011 n. 129) possono rendere la norma penale compatibile con il diritto UE; i giudici di merito devono tenere conto della giurisprudenza di legittimità consolidata prima di dichiarare l'abolitio criminis.
  • I giudici di pace e i giudici di merito non possono disapplicare automaticamente la norma penale per presunto conflitto con la Direttiva senza valutare la conformità alla luce degli interventi legislativi nazionali e della giurisprudenza della Cassazione.
  • Se il pubblico ministero impugna una assoluzione ritenendo violata la legge, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e rinviare per nuovo giudizio; sulla base dei precedenti, il ricorso del Procuratore generale ha buone probabilità di successo quando la normativa nazionale è stata adeguata dopo la direttiva.

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