Cassazione Civile, Sentenza n. 29194/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva proposto opposizione a precetto relativo a contributi consortili 2002, contestando di esser stata receduta dal Consorzio all'inizio del 2002 e quindi l'esistenza stessa del debito, nonché la validità del titolo esecutivo e della cessione del credito (atto 28/03/2014). Inoltre contestava vizi formali del precetto (mancata trascrizione del titolo). Il Tribunale di Pescara aveva accolto l'opposizione dichiarando nullo il precetto per mancata trascrizione del titolo esecutivo, ma affermando altresì che il titolo era certo, liquido ed esigibile; la ricorrente ha impugnato in Cassazione lamentando omissione di pronuncia sulla questione dell'esistenza del credito e vizi di motivazione e di applicazione di norme processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Il motivo è che l'opposizione originaria era di natura mista (opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione). Poiché la sentenza di primo grado non ha qualificato in modo univoco l'opposizione come esclusivamente 'agli atti esecutivi' (principio dell'apparenza non applicabile), le censure relative all'esistenza del titolo e al merito, attinenti all'opposizione all'esecuzione, dovevano essere proposte con l'appello e non direttamente in cassazione. Pertanto il ricorso, contenente censure sulla esistenza e validità del titolo esecutivo, è stato ritenuto inammissibile. Sono poste a carico della ricorrente le spese processuali liquidate nei confronti dei resistenti e l'onere del ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi presentati dopo il 30/01/2013.
Norme richiamate
Utilizzato per censire la lamentata omessa pronuncia del giudice su questioni dedotte in giudizio; la Corte rileva che l'omessa pronuncia su profili relativi all'opposizione all'esecuzione doveva essere dedotta in appello e non in cassazione quando la sentenza non qualifica univocamente l'opposizione come agli atti esecutivi
Riferito nel quadro delle ipotesi di violazione di regole decisionali e di motivazione; la Corte valuta l'assenza di un interesse a ricorrere per cassazione se la decisione non è stata univocamente qualificata
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti formali della cessione e del titolo esecutivo; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del ricorso ma ricorda l'importanza dei requisiti formali del titolo stragiudiziale ai fini esecutivi
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla formula esecutiva apposta sul documento; la Corte non decide sul merito a causa dell'inammissibilità, ma la deduzione riguarda la correttezza formale della formula esecutiva
Norme che disciplinano rispettivamente l'opposizione agli atti esecutivi e l'opposizione all'esecuzione; la distinzione tra questi rimedi è centrale per individuare lo strumento di impugnazione appropriato (appello vs cassazione)
Riferito nell'ambito della giurisprudenza sulla ricorribilità diretta per cassazione quando il giudice si è pronunciato solo su profili qualificabili come opposizione agli atti esecutivi
Richiamato come norma che disciplina i motivi di cassazione; la Corte dichiara inammissibile il ricorso perché le censure attengono a questioni che dovevano essere proposte in appello
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020
Norma richiamata per la modalità di trattazione scritta della causa in udienza pubblica, procedura seguita perché le parti non hanno chiesto la trattazione orale
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-bis e 1-quater)
Norme relative al contributo unificato; la Corte dispone l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo del contributo unificato per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013
Massime di principio
- Se l'opposizione al precetto è mista (opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione), occorre verificare come il giudice di merito ha qualificato la decisione: soltanto se la sentenza qualifica in modo chiaro ed inequivoco l'opposizione come agli atti esecutivi può essere proponibile direttamente il ricorso per cassazione; in caso contrario le censure relative all'esistenza del credito o alla validità del titolo devono essere impugnate con appello.
- Il principio dell'apparenza (qualificazione della domanda da parte del giudice come orientamento per lo strumento di impugnazione) trova applicazione solo se la qualificazione operata dal giudice è univoca e chiara; se la sentenza decide su profili diversi senza tale chiarezza, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile.
- Le censure che investono il merito e l'esistenza del titolo esecutivo (es. esistenza del debito, vizi nella cessione del credito, mancanza di obbligazione) rientrano nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione e devono essere dedotte in sede di appello se il giudice di primo grado non si è pronunciato esclusivamente sugli atti esecutivi.
- Per evitare problematiche procedurali è fondamentale fin dal primo grado: a) formulare con chiarezza la distinzione tra motivi di opposizione agli atti e all'esecuzione; b) chiedere esplicita qualificazione della domanda in caso di contenzioso misto; c) preservare rimedi adeguati (appello) per le censure di merito.
- Dal punto di vista probatorio e documentale, quando si impugna un titolo stragiudiziale o una cessione di credito, è essenziale produrre e far emergere chiaramente i documenti che dimostrano la cessazione del rapporto (es. data effettiva di recesso dal consorzio) e la regolarità formale della cessione, poiché tali questioni possono influire sia sulla qualificazione dell'opposizione sia sull'esito del merito.
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