Cassazione Penale, Ordinanza n. 06332/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina un ricorso proposto contro la sentenza della Corte di appello di Firenze del 14/05/2024, pronunciata in sede di rinvio. Il ricorrente deduce un unico motivo, limitato al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sostiene, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe mal valutato gli elementi rilevanti ai fini del beneficio. La Cassazione rileva però che la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era già compiutamente sviluppata nella sentenza impugnata, fondata sul comportamento non collaborativo dell'imputato e sulla mancanza di elementi positivamente valutabili. Il ricorso viene quindi ritenuto meramente oppositivo e generico rispetto alla valutazione di merito.
Norme richiamate
"tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen."
Ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare uno solo degli elementi di cui all'art. 133 c.p., se ritenuto prevalente e decisivo.
"dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125"
La concessione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi; non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.
"disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92"
Intervento normativo richiamato quale fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p.
"convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125"
Legge di conversione richiamata quale fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- Nel valutare le circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare con pari peso tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., potendo fondare la decisione anche su un solo elemento ritenuto decisivo ai fini del beneficio.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non costituisce un diritto automatico in assenza di elementi negativi: occorrono elementi positivi di apprezzamento, la cui mancanza legittima il diniego.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza, da solo, non è sufficiente a imporre la concessione delle attenuanti generiche.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a contrapporre una lettura alternativa e generica della valutazione di merito sul diniego delle attenuanti, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione.
Come è indicizzato
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