Cassazione Penale, Sentenza n. 34758/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il procedimento riguarda un condannato con più titoli esecutivi. Con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Taranto del 13 settembre 2021, divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2022 dopo giudizio abbreviato, era stata inflitta una pena con sospensione condizionale. In seguito, il condannato era stato condannato con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Potenza per delitti commessi nel quinquennio dall’irrevocabilità della prima decisione. Il 9 gennaio 2026 il pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza aveva chiesto, in sede esecutiva, sia la riduzione di un sesto della pena relativa alla sentenza tarantina ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p., non applicata in sentenza per mancata impugnazione, sia la revoca della sospensione condizionale. Con provvedimento del 19 febbraio 2026 il G.i.p. di Potenza aveva accolto la richiesta di revoca del beneficio, ma si era dichiarato incompetente sulla riduzione di pena, attribuendola al giudice di Taranto ai sensi dell’art. 665, comma 1, c.p.p. Il G.i.p. di Taranto, con ordinanza del 16 aprile 2026, ha sollevato conflitto negativo di competenza, sostenendo che, in presenza di più provvedimenti eseguibili, dovesse operare il criterio dell’art. 665, comma 4, c.p.p. La requisitoria del Procuratore generale ha chiesto di dichiarare competente il G.i.p. di Potenza. Non si tratta di un ricorso ordinario delle parti, ma di un conflitto di competenza tra giudici dell’esecuzione.
La decisione
La Corte ha risolto il conflitto dichiarando competente il G.i.p. del Tribunale di Potenza e disponendo la trasmissione degli atti a tale ufficio. In presenza di una pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti della stessa persona, la competenza esecutiva spetta al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche quando la questione riguarda un solo e diverso titolo. La regola assicura l’unitarietà dell’esecuzione e non consente di attribuire a giudici diversi le singole questioni esecutive. L’art. 676, comma 3-bis, c.p.p. non deroga a tale criterio: se la riduzione di un sesto prevista per il giudizio abbreviato non è stata applicata tempestivamente e nel frattempo sono divenute irrevocabili altre condanne, la decisione spetta al giudice individuato secondo l’art. 665, comma 4, c.p.p. La riduzione deve inoltre essere applicata d’ufficio, anche tardivamente, quando il giudice competente per l’esecuzione decide su questioni che coinvolgono il titolo interessato.
Norme richiamate
art. 28, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il conflitto di competenza, riconducibile alla previsione di cui all’art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deve essere risolto con la dichiarazione della competenza del G.i.p. del Tribunale di Potenza.
La disposizione costituisce il fondamento processuale per la risoluzione del conflitto di competenza tra i giudici dell’esecuzione.
Se dall’ultima parte dell'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. (“il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile”) deriva che il procedimento di accertamento del beneficio dell’ulteriore riduzione deve essere attivato d’ufficio subito dopo l’attestazione di irrevocabilità della sentenza non impugnata, con conseguente agevole individuazione del giudice dell’esecuzione secondo il disposto dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen. in quello che ha deliberato la sentenza, ciò nondimeno, quando a tale adempimento non si sia proceduto nei tempi fissati dal legislatore e frattanto divengano irrevocabili altre sentenze emesse da altri giudici, non potrà che operare la disposizione di cui all’art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Il criterio del giudice che ha deliberato la sentenza vale per l’attivazione tempestiva della riduzione; se sopravvengono nel frattempo altre condanne irrevocabili, la competenza va individuata secondo la regola speciale dell’art. 665, comma 4, c.p.p.
Infatti, l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi.
Quando vi sono più provvedimenti eseguibili contro la stessa persona, è competente il giudice della condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione esecutiva riguarda uno soltanto degli altri titoli.
Di conseguenza, “in qualsiasi tempo qualsivoglia giudice competente per l’esecuzione, chiamato a decidere su questioni che coinvolgano anche l’esecuzione di un titolo sul quale tale ulteriore riduzione avrebbe dovuto essere effettuata e non lo è stata, dovrà dare applicazione al disposto di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche tardivamente e in assenza di espressa richiesta, essendo tale accertamento imposto dal legislatore come adempimento d’ufficio” (così, Sez. 1, n. 232 del 18/12/2025, cit., in motivazione).
La riduzione di un sesto della pena per il giudizio abbreviato, se non applicata dal giudice della cognizione, deve essere disposta d’ufficio dal giudice dell’esecuzione competente, anche tardivamente e senza richiesta espressa, quando la questione esecutiva investe quel titolo.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'ulteriore riduzione di un sesto della pena inflitta a seguito di giudizio abbreviato, ove la stessa – come nel caso di specie – non sia stata ancora applicata dal giudice che ha deliberato la sentenza e la questione venga in rilievo nell'ambito di incidente di esecuzione instaurato per altri motivi dopo che siano nel frattempo divenute irrevocabili altre sentenze di condanna, può essere disposta dal giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
La previsione attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di applicare la riduzione, ma non introduce una deroga alle regole generali di competenza: in caso di sopravvenute condanne irrevocabili rileva il criterio cronologico dell’art. 665, comma 4, c.p.p.
Massime di principio
- Quando una persona è interessata da più provvedimenti eseguibili, la competenza funzionale per le questioni esecutive spetta al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione riguarda un solo e diverso titolo. Il criterio assicura l’unitarietà della funzione esecutiva.
- La riduzione di un sesto prevista per la pena inflitta in giudizio abbreviato, se non applicata dal giudice della cognizione, deve essere disposta d’ufficio dal giudice dell’esecuzione competente, anche tardivamente e senza un’espressa richiesta, quando la questione esecutiva coinvolge il titolo interessato.
- Se la riduzione non è stata applicata subito dopo l’irrevocabilità della sentenza e, nel frattempo, sono divenute irrevocabili altre condanne emesse da giudici diversi, la competenza sulla riduzione segue il criterio generale dell’art. 665, comma 4, c.p.p., e non resta attribuita al giudice che ha emesso la sentenza da ridurre.
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