Cassazione Penale, Sentenza n. 43392/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per presunta tempestività tardiva. Il ricorrente deduceva violazione di legge: il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., secondo cui, se l'imputato è stato giudicato in assenza, i termini per impugnare sono aumentati di quindici giorni; si contestava quindi il calcolo del termine per il deposito dell'appello.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto applicabile l'aumento dei termini previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 e ha interpretato la normativa transitoria (art. 89, comma 3 del d.lgs. 150/2022) come condizione di applicabilità. Nel caso concreto la sentenza di primo grado è del 19/01/2024; non essendo stato indicato dal primo giudice alcun termine ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., il termine ordinario di 30 giorni (art. 585, comma 1, lett. b) decorreva dal quindicesimo giorno successivo alla decisione non contestuale (art. 544, comma 2), dunque dal 03/02/2024, con dies ad quem il 19/03/2024 (30 giorni aumentati di 15). L'appello depositato il 15/03/2024 risultava pertanto tempestivo. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Bergamo per il giudizio.
Norme richiamate
art. 585 c.p.p. (comma 1 e comma 1-bis)
Il comma 1 stabilisce i termini ordinari per il deposito dell'appello; il comma 1-bis prevede un aumento di 15 giorni dei termini quando l'imputato è stato dichiarato assente e non è comparso in tutto il giudizio di primo grado. La Corte ha precisato che l'estensione si applica solo al soggetto che non ha partecipato a nessuna udienza e serve a consentire un maggior margine di interazione con il difensore.
art. 544 c.p.p. (comma 2 e comma 3)
Il comma 2 fissa il decorso del termine per il deposito dei motivi decorrente dal quindicesimo giorno se la decisione non è contestuale; il comma 3 consente al primo giudice di indicare termini diversi. Nella sentenza è stato rilevato che, non essendo stato fissato alcun termine dal primo giudice, si applica il termine ordinario di 30 giorni che decorre dal 15° giorno dopo la decisione.
Richiamato nella motivazione del ricorso come norma di raccordo sulle impugnazioni; la Corte ha valutato la questione procedurale in riferimento complessivo alle norme sugli impugnazioni.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. f) e art. 89, comma 3)
La modifica normativa che ha introdotto l'art. 585, comma 1-bis si applica solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto. L'art. 89, comma 3 dispone la non retroattività: la Corte ha quindi verificato la data della sentenza di primo grado (19/01/2024) e ha ritenuto applicabile la disposizione.
Massime di principio
- L'aumento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. si applica solo se l'imputato è stato dichiarato assente e non ha partecipato a nessuna udienza del primo grado; se ha partecipato almeno a un'udienza, l'aumento non spetta.
- Per valutare la tempestività di un'appello occorre verificare: a) se la decisione è stata non contestuale (art. 544, comma 2) e quindi il termine decorre dal 15° giorno successivo; b) se il primo giudice ha indicato un termine ai sensi dell'art. 544, comma 3: in sua assenza si applicano i termini ordinari (art. 585).
- Dopo modifiche legislative occorre sempre controllare le norme transitorie: le innovazioni (es. d.lgs. n.150/2022) possono valere solo per le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore.
- Se il calcolo del termine effettuato dal giudice apparisse errato e l'appello sia stato depositato entro il termine maggiorato correttamente computato, il rimedio è l'annullamento dell'ordinanza che aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile e la trasmissione degli atti al giudice dell'appello per il merito.
- In situazioni simili è fondamentale documentare la data della decisione di primo grado, verificare la presenza/assenza dell'imputato alle udienze e calcolare i termini tenendo conto di eventuali aumenti previsti dalla legge e delle disposizioni transitorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43369/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43371/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43375/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43376/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43377/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43378/2024 del 28/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →