Cassazione Penale, Sentenza n. 15719/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del 17/09/2022. Il ricorrente contestava: 1) violazione dell'art. 275 comma 2-bis c.p.p. sostenendo che la pena prevedibile sarebbe inferiore a 3 anni e quindi non applicabile la custodia in carcere; 2) illogicita e carenza motivazionale in ordine alla gravita degli indizi, in particolare per l'affidabilita della confessione del coimputato Aresta, ritenuta non credibile e fornita in circostanze che ne avrebbero compromesso l'attendibilita; rilievo che il ricorrente non aveva potuto conoscere gli atti nella propria lingua e che non vi era certezza sull'identificazione del conducente del veicolo usato per recarsi sul luogo; 3) carenza della motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare sull'assenza del pericolo di reiterazione (considerato che il ricorrente era gia sottoposto a divieto di soggiorno nella citta di Monopoli); 4) violazione dell'art. 280 c.p.p. e illegittimita dell'applicazione della custodia cautelare in carcere per i reati contestati (concorso in rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di arma da sparo, ricettazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha osservato che la deduzione non risultava specificamente proposta davanti al tribunale del riesame e, comunque, l'analisi delle pene edittali per i plurimi reati contestati e gli aumenti per cumulo rendeva prevedibile una pena complessiva superiore a tre anni, escludendo l'applicabilita del divieto di cui all'art. 275 comma 2-bis. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del tribunale del riesame circa la gravita indiziaria: le dichiarazioni dell'Aresta erano corroborate da riscontri oggettivi, in particolare il rinvenimento di munizioni presso l'abitazione in uso al ricorrente e l'ammissione dello stesso di aver accompagnato il correo nei pressi dell'esercizio commerciale. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del pericolo di reiterazione basata sulla prossimita temporale dei fatti e su comportamenti specifici del ricorrente (tentativo di sottrarsi all'identificazione fornendo false generalita), idonei a giustificare la custodia cautelare. Conseguentemente il ricorso e stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma terzo c.p.p.; il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, con rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato che, ai fini della valutazione della prevedibilita della pena inferiore a tre anni, va considerato il cumulo materiale o giuridico e gli aumenti di pena relativi a tutti i reati cui si riferisce la misura; pertanto non e automaticamente preclusa la custodia cautelare quando i singoli reati hanno limiti inferiori, se il cumulo porta oltre i tre anni.
Richiamata per chiarire che la norma che esclude il riferimento alla continuazione riguarda la determinazione dei limiti edittali in astratto e non impedisce di considerare gli aumenti per cumulo nella prognosi della pena concretamente irrogabile.
Richiamato dal ricorrente come vizio formale/di legittimita ma la Corte non ha ritenuto sussistente alcuna illegittimita nella motivazione e nell'applicazione della misura cautelare.
art. 606 comma terzo cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi sono manifestamente infondati.
Richiamato per la condanna alle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilita del ricorso.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione agli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza.
Massime di principio
- Quando si eccepisce che la custodia cautelare non e applicabile per prevedibile pena inferiore a 3 anni, il giudice valutera la pena complessiva includendo gli aumenti per cumulo materiale o giuridico: la mera sommatoria dei limiti edittali in astratto puo essere insufficiente.
- La gravita indiziaria in sede cautelare puo esser sostenuta anche da dichiarazioni di correi se queste sono corroborate da riscontri oggettivi (es. rinvenimento di munizioni, ammissioni dell'indagato); per superare la valutazione del giudice occorre dimostrare l'assenza di tali riscontri o la manifesta contraddittorieta delle dichiarazioni.
- Il pericolo di reiterazione si valuta non in termini di imminenza di un nuovo reato ma come persistenza nel tempo del rischio, apprezzabile in base alla vicinanza temporale ai fatti e a comportamenti recenti che evidenziano propensione a delinquere (es. tentativo di eludere l'identificazione).
- Questioni procedurali o difensive non sollevate in modo specifico davanti al giudice del riesame possono essere considerate inammissibili in sede di cassazione; e importante prospettarle e motivarle correttamente nelle fasi precedenti.
- La proposizione di ricorso per cassazione manifestamente infondato puo comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende); valutare attentamente le chances di successo prima di impugnare.
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