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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33143/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (previdenza)

La controversia

La lite origina dall'opposizione proposta dal titolare di una ditta individuale contro un avviso di addebito emesso dall'INPS, opposizione che il Tribunale di Messina aveva accolto per carenza di prova dei fatti posti a base dell'atto. In appello, la Corte d'Appello di Messina ha riformato solo in parte la decisione, rideterminando le spese di primo grado con riferimento ai parametri dei giudizi di lavoro e compensando le spese del grado di appello, ritenendo opinabile la questione sulla natura della controversia e sulla posizione dell'Istituto. Il ricorrente per cassazione ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme sulle spese processuali e sui parametri forensi, lamentando che la Corte territoriale aveva ridotto del 50% i compensi e liquidato una somma inferiore al minimo, senza specificare gli importi per ciascuna fase; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sostenendo che la compensazione delle spese di appello non fosse sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente in punto di compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo generica la censura perché non confutava specificamente le ragioni poste dalla Corte d'appello a base della riduzione del compenso; ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la compensazione delle spese del grado di appello non era sorretta da una motivazione congrua e conforme alla disciplina legale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulla regolazione delle spese di lite e come parametro per censurare la liquidazione e la compensazione disposte dal giudice di merito

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel contestare la compensazione delle spese, ammessa solo nei casi e con la motivazione previsti dalla legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    indicato quale base procedurale per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    richiamato ai fini della dedotta nullità per motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132, n. 4 c.p.c. quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla compensazione delle spese

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla compensazione delle spese

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della decisione

  • art. 9 d.l. n. 19/2012

    richiamato dal ricorrente nel contestare la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    richiamato quale criterio per la liquidazione dei compensi professionali

  • art. 60, comma 5, R.D.L. n. 1578/1933

    richiamato dal ricorrente in combinato disposto con le norme sulla liquidazione delle spese

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    nel complesso, norme sulla soccombenza e sulla compensazione delle spese, che devono essere applicate in modo motivato e conforme ai presupposti legali

Massime di principio

  • La censura sulla liquidazione delle spese deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste dal giudice di merito a base della quantificazione: in difetto di puntuale confutazione, il motivo è inammissibile per genericità.
  • La riduzione dei compensi professionali entro i parametri applicabili è scrutinabile in cassazione solo se il ricorrente dimostra che il giudice abbia violato i criteri normativi o abbia liquidato importi inferiori ai minimi senza adeguata base normativa e motivazionale.
  • La compensazione delle spese di lite nel giudizio civile richiede una motivazione conforme ai presupposti legali; non è sufficiente un richiamo assertivo alla opinabilità della questione o alla neutralità della parte vittoriosa su uno specifico capo.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere effettiva e non apparente, poiché il difetto di congrua giustificazione integra vizio denunciabile in cassazione.
  • Quando il motivo di ricorso attacca la statuizione sulle spese, la distinzione tra critica alla quantificazione e critica alla compensazione è decisiva: la prima richiede l'allegazione del concreto scostamento dai parametri, la seconda impone di verificare la sussistenza e l'esplicitazione delle ragioni eccezionali richieste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di liteImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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