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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19277/2018 del 19/07/2018

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La lavoratrice aveva chiesto al Fondo di garanzia presso l’INPS il pagamento del TFR maturato fino al 31 dicembre 2007 e della retribuzione relativa a dicembre 2007, crediti ammessi al passivo della liquidazione coatta amministrativa della cooperativa datrice di lavoro. Il rapporto di lavoro era proseguito dal 1° gennaio 2008 con un’altra cooperativa, a seguito di trasferimento d’azienda; quest’ultima aveva assunto il trattamento di fine rapporto della lavoratrice. L’INPS aveva respinto la domanda, sostenendo che il rapporto con la cooperativa insolvente non era cessato e che la cessionaria era tenuta anche per il TFR pregresso. Il Tribunale di Vercelli aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 29 giugno 2016, aveva respinto l’appello dell’INPS, ritenendo che l’ammissione definitiva al passivo imponesse il pagamento e che il Fondo non potesse contestare l’an o il quantum dei crediti; aveva inoltre riconosciuto interessi e rivalutazione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina del Fondo e dell’art. 2935 c.c., perché la prescrizione annuale doveva decorrere dal quindicesimo giorno successivo al deposito dello stato passivo esecutivo, non dalla comunicazione del 7 aprile 2014 di mancata opposizione; la domanda amministrativa era stata presentata il 29 agosto 2014; 2) violazione della disciplina del Fondo e dell’art. 2112 c.c., poiché, dopo il trasferimento d’azienda, il rapporto era proseguito con la cessionaria, che avrebbe dovuto rispondere dei debiti pregressi, e mancava la cessazione del rapporto richiesta per l’intervento del Fondo; 3) in via subordinata, erronea decorrenza di interessi e maggior danno, senza distinguere tra TFR e ultime mensilità. La lavoratrice si è costituita con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: il diritto alla prestazione del Fondo è autonomo e previdenziale, ma la prescrizione annuale decorre dal momento in cui si perfezionano i presupposti che rendono proponibile la domanda all’INPS. Poiché lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo il 15 marzo 2012 e la domanda amministrativa era stata presentata il 29 agosto 2014, il termine annuale era già decorso; la successiva comunicazione del 7 aprile 2014 non spostava la decorrenza. Ha accolto anche il secondo motivo: l’ammissione al passivo accerta il credito verso il datore di lavoro, ma non vincola il Fondo quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi della distinta prestazione previdenziale. Per l’intervento relativo al TFR occorre che sia sorto l’obbligo datoriale di pagamento, il che presuppone la cessazione del rapporto; nel caso concreto il rapporto era proseguito con la cessionaria dal 1° gennaio 2008, sicché l’ammissione al passivo dei crediti maturati presso il precedente datore non bastava, da sola, a far sorgere l’obbligo del Fondo. Il terzo motivo non è stato esaminato, risultando assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, poiché la domanda non poteva essere accolta per prescrizione; il ricorso dell’INPS è stato accolto e la lavoratrice è stata condannata alle spese dei giudizi di merito e di legittimità, liquidate rispettivamente in euro 2.000,00 per il primo grado, euro 2.500,00 per l’appello ed euro 3.000,00 per la cassazione, oltre accessori e, per la cassazione, spese forfettarie nella misura del 15%.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all’I.N.P.S.

    Il termine di prescrizione della prestazione del Fondo decorre quando si sono perfezionati i presupposti legali che consentono al lavoratore di presentare la domanda amministrativa.

  • art. 2, L. 29 maggio 1982, n. 297

    Il richiamo all’art. 2120 cod. civ., dunque, costituisce l’oggetto dell’obbligo assicurativo pubblico mediante rinvio alla disciplina contenuta in tale disposizione e rende palese la necessità, affinché sorgano i presupposti per l’intervento del Fondo, che: a) sia venuto ad esistenza l’obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall’art. 2120 cod. civ. in capo al datore di lavoro; b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza.

    L’intervento del Fondo richiede che sussistano i presupposti della prestazione previdenziale, compreso l’obbligo del datore di lavoro di pagare il TFR; tale obbligo presuppone la cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell’art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l’apertura di una delle procedure indicate nell’art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell’esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell’esercizio provvisorio ovvero dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell’attività dell’impresa.

    La garanzia per i crediti retributivi diversi dal TFR è delimitata dalla legge anche sotto il profilo temporale, in relazione agli ultimi tre mesi del rapporto collocati nei dodici mesi anteriori agli eventi indicati dalla disposizione.

  • art. 2112 c.c.

    Costituiscono parte integrante di questi oneri non soltanto i salari e altri emolumenti spettanti ai lavoratori dell’impresa in questione, ma anche i contributi al regime legale di previdenza sociale a carico del cedente, in quanto derivanti da contratti o da rapporti di lavoro vincolanti per quest’ultimo.

    Nel trasferimento d’azienda il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro esistenti alla data del trasferimento, inclusi gli oneri retributivi e previdenziali collegati a quei rapporti.

  • art. 24 Cost.

    In primo luogo perché in tal modo si realizzerebbe una palese violazione dell’art. 24 Cost., inibendo ai soggetti interessati, nel caso di specie il Fondo gestito dall’INPS, il diritto alla tutela giudiziaria per preservare il corretto funzionamento del meccanismo assicurativo pubblico di garanzia in forza della semplice ammissione al passivo fallimentare della domanda del lavoratore.

    L’ammissione del credito al passivo non può precludere al Fondo il diritto di sottoporre a verifica giudiziale i presupposti propri della distinta prestazione previdenziale.

  • art. 111 Cost.

    Il principio processuale della “ragione più liquida”, affermato da questa Corte di cassazione in varie occasioni, è desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.

    Il giudice può decidere la controversia sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza esaminare prima le altre questioni.

  • art. 276 c.p.c.

    Il principio processuale della “ragione più liquida”, affermato da questa Corte di cassazione in varie occasioni, è desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.

    L’ordine di trattazione delle questioni può essere superato, per economia e celerità processuale, quando una questione di più agevole soluzione consente di definire la causa.

Massime di principio

  • Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia è un credito previdenziale autonomo rispetto al credito verso il datore di lavoro e sorge solo quando si realizzano i presupposti legali della garanzia.
  • La prescrizione annuale del diritto alla prestazione del Fondo decorre dal perfezionamento della fattispecie attributiva che rende proponibile la domanda amministrativa; l’ammissione al passivo, una volta divenuta esecutiva, individua il momento rilevante ai fini della proponibilità, senza che la prescrizione resti sospesa durante la procedura concorsuale.
  • L’accertamento e l’ammissione al passivo del credito del lavoratore non vincolano il Fondo sulla sussistenza dei presupposti della distinta obbligazione previdenziale: l’INPS può contestare gli elementi costitutivi dell’intervento, pur non potendo rimettere in discussione l’esistenza e la misura del credito accertato per ragioni interne al rapporto di lavoro.
  • Per l’intervento del Fondo in relazione al TFR deve essere sorto l’obbligo datoriale di pagamento, che presuppone la cessazione del rapporto di lavoro. Se, a seguito di trasferimento d’azienda, il rapporto prosegue con il cessionario, la sola ammissione al passivo dei crediti maturati presso il cedente insolvente non determina automaticamente l’obbligo del Fondo.

Come è indicizzato

MateriePensioniTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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