Cassazione Civile, Sentenza n. 20562/2018 del 06/08/2018
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il dipendente ha impugnato il licenziamento senza preavviso intimatogli il 10 marzo 2013 dall’Agenzia delle Entrate, chiedendo di accertarne l’illegittimità e di ottenere la reintegrazione e il risarcimento. Il recesso era motivato da una condotta extralavorativa risalente al 2009, per la quale gli era stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di due anni di reclusione per il delitto previsto dagli artt. 81 e 609-bis c.p., commesso ai danni di una quindicenne. Il Tribunale di Lecce aveva respinto l’opposizione e confermato l’ordinanza di rigetto; la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 2 dicembre 2016, aveva respinto il reclamo. Con otto motivi di ricorso, il dipendente ha contestato, in sintesi: l’utilizzabilità della sentenza di patteggiamento e la sufficienza delle prove della condotta; la genericità della contestazione disciplinare; l’insussistenza del fatto, anche alla luce del comportamento della minore; la sproporzione del licenziamento e l’inapplicabilità delle previsioni del CCNL invocate; la violazione del principio di immutabilità della contestazione, assumendo che nella decisione fossero stati valorizzati elementi non contestati; la tardività della contestazione, poiché i fatti risalivano al 2009; l’insufficiente valutazione della gravità della condotta e dell’intensità dell’elemento soggettivo. Ha inoltre denunciato violazioni di norme sostanziali e processuali e vizi motivazionali.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure di violazione di legge fossero in parte formulate senza specificare il contrasto tra le norme invocate e le affermazioni della sentenza; ha confermato che la sentenza di patteggiamento, pur priva di efficacia di giudicato nel giudizio civile, può essere utilizzata come elemento di prova, insieme alle dichiarazioni della persona offesa e agli elementi di riscontro. Le doglianze dirette a ottenere una diversa ricostruzione delle prove sono state dichiarate inammissibili, anche in ragione della doppia conforme e della mancata indicazione di differenti ragioni fattuali tra le decisioni di primo e secondo grado. È stata ritenuta specifica la contestazione disciplinare formulata per relationem mediante richiamo all’articolo di stampa e agli atti del procedimento penale già conosciuti dal dipendente. Non è stata ravvisata violazione dell’immutabilità, poiché il fatto addebitato era rimasto invariato e i riferimenti ulteriori erano stati utilizzati per valutarne la gravità. La censura sulla tardività è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ragione della decisione e richiamava la disciplina dell’art. 7 della legge n. 300/1970 anziché quella speciale dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001; la notizia era stata acquisita dall’amministrazione il 24 dicembre 2012 e la contestazione era stata effettuata il 29 gennaio 2013. Sono state infine respinte le censure sulla giusta causa e sulla proporzionalità: la condotta extralavorativa, per gravità e relazione con le funzioni pubbliche svolte, era idonea a compromettere il vincolo fiduciario e l’affidabilità richiesta a un dipendente dell’Agenzia delle Entrate. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.500 per competenze professionali, oltre rimborso delle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l’imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l’applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità.
La sentenza di patteggiamento non fa stato nel giudizio civile, ma costituisce un elemento di prova utilizzabile; il giudice che intenda disconoscerne il valore probatorio deve motivare tale scelta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Quando con il ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 cod. proc. civ. comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente la censura è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte.
La denuncia di violazione di legge deve indicare puntualmente la norma e spiegare quale affermazione giuridica della sentenza sia in contrasto con essa; il mero richiamo delle disposizioni non soddisfa il requisito di specificità.
art. 115 c.p.c.
E’ stato altresì precisato che «il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale.»
Nel giudizio civile il giudice può valutare autonomamente, nel contraddittorio, gli elementi probatori acquisiti nel procedimento penale, comprese le sommarie informazioni anche se non sottoposte al vaglio dibattimentale.
art. 2119 c.c.
La disposizione in parola ricalca sostanzialmente la nozione di giusta causa di cui all’art. 2119 cod. civ. che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ricomprende anche condotte extralavorative che, seppure tenute al di fuori dell’azienda e dell’orario di lavoro e non direttamente riguardanti l’esecuzione della prestazione, nondimeno possano essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti, compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento dell’obbligazione lavorativa, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività.
La giusta causa può consistere anche in una condotta estranea al luogo e all’orario di lavoro, quando, avuto riguardo alle mansioni o all’attività svolta, essa comprometta irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
art. 67, comma 6, lett. d), CCNL 28 maggio 2004, comparto Agenzie fiscali
Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 67 del CCNL 28.5.2004 per il comparto delle Agenzie Fiscali perché la Corte territoriale non ha sussunto la condotta addebitata nell’ipotesi prevista dal comma 6, lett. b, che richiama la «condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio…», bensì ha ritenuto applicabile la lettera d), che si riferisce alla «commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti, anche dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro».
La previsione contrattuale della lettera d) consente il licenziamento quando fatti o atti, anche non costituenti illecito penale e anche commessi nei confronti di terzi, siano tanto gravi da non permettere la prosecuzione provvisoria del rapporto.
art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001
Il motivo svolge argomentazioni non pertinenti perché richiama l’art. 7 della legge n. 300/1970 e non la disciplina speciale dettata per l’impiego pubblico contrattualizzato dall’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, inserito dal d.lgs. n. 150/2009, che fa decorrere i termini per l’attivazione del procedimento dalla data in cui il responsabile della struttura, se competente, (comma 2) o l’ufficio per i procedimenti disciplinari (comma 4) acquisiscono la notizia dell’infrazione commessa dal dipendente.
Nell’impiego pubblico contrattualizzato, i termini per avviare il procedimento disciplinare decorrono dall’acquisizione della notizia dell’infrazione da parte del responsabile competente o dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, secondo la disciplina applicabile.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
La stessa, poi, non è ammissibile ai sensi del n. 5 della disposizione citata perché nei giudizi di appello instaurati con ricorso depositato in data successiva all’11 settembre 2012 (nella specie il reclamo risulta depositato il 14.7.2016), trova applicazione l’art. 348 ter comma 5 cod. proc. civ., introdotto dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, sicché, qualora il giudice del gravame abbia confermato la decisione di primo grado, il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
In caso di conferma in appello della decisione di primo grado, la censura di fatto in cassazione è inammissibile se il ricorrente non individua le diverse ragioni fattuali delle due decisioni.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., giacchè il requisito di specificità del motivo di ricorso implica la necessaria riferibilità alla decisione di cui si chiede la cassazione, non essendo ammissibili nel giudizio di legittimità doglianze non aventi specifica attinenza alle ragioni che sorreggono la sentenza sottoposta ad impugnazione.
I motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; le doglianze non pertinenti sono inammissibili.
art. 97 Cost.
In tal caso, infatti, vengono in rilievo « principi generali di rango costituzionale quali l’imparzialità ed il buon andamento della PA (art. 97 Cost.) nonché il principio secondo cui i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore (art. 54, secondo comma, Cost.), la cui applicazione nei confronti dei dipendenti delle Agenzie fiscali è particolarmente severa in quanto dette Agenzie rappresentano lo Stato nell’esercizio di una delle sue funzioni più autoritative - il prelievo fiscale - e i loro dipendenti devono operare in modo da guadagnare sempre più, nell’esercizio di quella funzione, il rispetto e la fiducia che i cittadini devono alle istituzioni.»
Nel valutare la rilevanza disciplinare della condotta extralavorativa dei dipendenti delle Agenzie fiscali assumono rilievo i doveri di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e l’esigenza di preservare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
art. 54, comma 2, Cost.
In tal caso, infatti, vengono in rilievo « principi generali di rango costituzionale quali l’imparzialità ed il buon andamento della PA (art. 97 Cost.) nonché il principio secondo cui i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore (art. 54, secondo comma, Cost.), la cui applicazione nei confronti dei dipendenti delle Agenzie fiscali è particolarmente severa in quanto dette Agenzie rappresentano lo Stato nell’esercizio di una delle sue funzioni più autoritative - il prelievo fiscale - e i loro dipendenti devono operare in modo da guadagnare sempre più, nell’esercizio di quella funzione, il rispetto e la fiducia che i cittadini devono alle istituzioni.»
Il dovere costituzionale di adempiere con disciplina e onore le funzioni pubbliche rileva nella valutazione della gravità delle condotte del dipendente e della loro incidenza sull’affidabilità richiesta dal servizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non avendo efficacia di giudicato nel giudizio civile, è utilizzabile come elemento di prova; il giudice civile può inoltre valutare autonomamente le prove raccolte nel procedimento penale, anche se non sottoposte al vaglio dibattimentale, nel contraddittorio tra le parti.
- La contestazione disciplinare può essere formulata per relationem mediante il richiamo ad atti del procedimento penale già portati a conoscenza del dipendente, se il rinvio consente di individuare con sufficiente precisione il fatto addebitato e di esercitare il diritto di difesa.
- Il principio di immutabilità della contestazione non è violato quando resta invariato il fatto storico contestato e gli elementi ulteriori sono utilizzati soltanto per precisarne o valutarne la gravità.
- Nell’impiego pubblico contrattualizzato, la tempestività dell’avvio del procedimento disciplinare va valutata secondo la disciplina speciale dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, con decorrenza dei termini dall’acquisizione della notizia dell’infrazione da parte dell’organo competente.
- La giusta causa di licenziamento può essere integrata da condotte extralavorative quando, considerate le mansioni e la particolare attività svolta, esse compromettano irrimediabilmente il vincolo fiduciario; per il dipendente di un’Agenzia fiscale rilevano anche l’affidabilità richiesta dal servizio pubblico e la fiducia dei cittadini nell’amministrazione.
- La denuncia di violazione di legge in cassazione richiede l’indicazione della norma e l’illustrazione specifica del contrasto con la decisione; le censure che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti non possono essere convertite in violazioni di legge e devono rispettare i limiti propri del controllo di legittimità.
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