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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03269/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo non rispettava il requisito di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p. nel caso di cd. doppia conforme. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato la declaratoria di responsabilità. L'unico motivo contestava la correttezza della motivazione a sostegno della condanna, lamentando l'uso della motivazione per relationem e, più in generale, l'insufficienza dell'apparato argomentativo. La Corte di cassazione rileva però che il motivo era formulato in modo generico e non specifico: non indicava quali passaggi della motivazione di appello, eventualmente integrata da quella di primo grado, fossero effettivamente carenti o contraddittori, né quali questioni decisive fossero rimaste irrisolte. In particolare, la censura alla motivazione per relationem non era accompagnata da una puntuale allegazione del contenuto dei motivi di appello asseritamente trascurati e della loro decisività.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità comporta inammissibilità, soprattutto nella situazione di doppia conforme e quando si deduce un vizio di motivazione senza confrontarsi puntualmente con le ragioni delle sentenze di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di vizio motivazionale deve essere specifica e deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, non essendo sufficiente una doglianza generica sulla sua insufficienza.
  • Nel caso di doppia conforme, la verifica della specificità del motivo richiede che l'impugnazione si misuri sia con la motivazione della sentenza di appello sia con quella di primo grado, nella misura in cui la prima la richiami per relationem.
  • La motivazione per relationem è una modalità fisiologica di redazione della sentenza e diventa censurabile solo se maschera una reale assenza di motivazione su questioni specificamente dedotte e decisive.
  • Chi lamenta l'omessa considerazione di motivi di appello deve indicare con precisione quali questioni siano state trascurate e perché esse siano decisive, così da consentire il controllo di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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