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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12326/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto e proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla l. n. 103/2017, applicabile dal 3 agosto 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 19/04/2024. Il testo non indica il merito della condanna o i capi di imputazione originari; l'unico tema affrontato dalla Corte di cassazione è la ritualità dell'impugnazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto direttamente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della l. n. 103/2017, che ha modificato l'art. 613 c.p.p. imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto esclusivamente da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto esclusivamente da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; è inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato dopo la riforma entrata in vigore il 3 agosto 2017.

  • l. n. 103 del 23 giugno 2017

    La legge ha modificato l'art. 613 c.p.p., introducendo l'obbligo della sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. operata dalla l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato, ma deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La violazione del requisito di sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
  • Nel caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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