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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10650/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva accolto la richiesta di riconoscimento ed esecuzione di una sanzione pecuniaria irrogata dall'Autorità austriaca. I motivi principali dedotti sono: (i) omesso esame di una memoria difensiva depositata il 6/10/2021 con la quale si provava l'avvenuto pagamento della sanzione (violazione degli artt. 13 e 11 d.lgs. n.37/2016 e art.127 c.p.p.); (ii) mancata conoscenza effettiva del procedimento dinanzi all'Autorità di emissione, poiché la notifica era stata effettuata a un familiare convivente e non direttamente al Vetrano (violazione dell'art.157, comma 3, c.p.p., in relazione all'art.12 d.lgs. n.37/2016); (iii) violazione dell'art.23 del d.l. n.149/2020 in relazione alla modalità di svolgimento del procedimento (il difensore non aveva chiesto trattazione orale e aveva depositato memoria, per cui il giudizio avrebbe dovuto svolgersi in forma camerale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Il motivo dell'annullamento è che la Corte territoriale non ha esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente attestante l'avvenuto pagamento della sanzione. La Suprema Corte ha richiamato le disposizioni della decisione quadro 2005/214/GAI (recepita con d.lgs. 15/2/2016, n.37) che obbligano l'autorità di esecuzione a consultare l'autorità di emissione e a dedurre dall'importo esecutivo qualsiasi somma già pagata; ha altresì ricordato gli obblighi di comunicazione tra autorità e la necessità che la Corte territoriale valuti puntualmente la documentazione fornita dall'interessato.

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2005/214/GAI, art.9, par.2

    "nel caso in cui il condannato sia in grado di fornire la prova di un pagamento, in tutto o in parte, in qualsiasi Stato, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta l'autorità competente dello Stato di emissione secondo le modalità previste dall'art. 7, par. 3. Qualsiasi parte della sanzione comunque recuperata in qualsiasi Stato è dedotta integralmente dall'importo che deve essere eseguito nello Stato di esecuzione."

    Se il condannato dimostra di aver pagato, l'autorità di esecuzione deve avviare un dialogo con l'autorità di emissione e dedurre dall'importo eseguibile quanto già riscosso; il mancato esame di una prova di pagamento comporta un vizio della decisione.

  • Decisione quadro 2005/214/GAI, art.7, par.3

    "prima di decidere di non riconoscere e di eseguire una decisione, in tutto o in parte, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta l'autorità competente nel Stato di emissione, con ogni mezzo appropriato, e, se del caso, gli chiede di fornire tutte le informazioni necessarie senza indugio"

    L'autorità di esecuzione ha l'obbligo di consultare e ottenere informazioni dall'autorità di emissione prima di rifiutare o limitare il riconoscimento/esecuzione.

  • Decisione quadro 2005/214/GAI, art.15, par.3

    "se, dopo la trasmissione di una decisione ai sensi dell'articolo 4, un'autorità dello Stato di emissione riceve una somma di denaro che la persona condannata ha pagato volontariamente in relazione alla decisione, tale autorità ne informa l'autorità competente dello Stato di esecuzione senza indugio. Si applica l'articolo 9, paragrafo 2."

    L'autorità di emissione deve tempestivamente informare l'autorità di esecuzione se riceve pagamenti volontari, attivando la procedura di deduzione prevista dall'art.9.

  • Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.37 (attuazione della Decisione quadro 2005/214/GAI)

    artt. 8 ss.; artt. 13, comma 4 e 14; artt. 9, 10 e 12 richiamati nel provvedimento impugnato

    Ha recepito le disposizioni della decisione quadro e definito le modalità operative e di comunicazione tra autorità di emissione ed esecuzione; gli artt.13 comma 4 e 14 stabiliscono le forme e modalità di interazione che l'autorità di esecuzione deve seguire.

  • Art.127 cod. proc. pen.

    Regola il deposito di memorie e deduzioni difensive; il giudice deve prendere in esame le memorie depositate e la loro omessa considerazione può determinare l'annullamento del provvedimento.

  • Art.157, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina gli effetti della notifica a persona convivente e la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'interessato; se manca la prova dell'effettiva comunicazione all'interessato, può essere compromesso il diritto di difesa.

  • Art.23, d.l. n.149/2020

    Prevede, in determinate condizioni (es. disposizioni emergenziali), lo svolgimento dei procedimenti in forma camerale; rilevante quando il difensore non richiede trattazione orale e depositi memorie.

Massime di principio

  • Se il soggetto dimostra di aver pagato, l'autorità di esecuzione deve consultare l'autorità di emissione e dedurre dall'importo esecutivo le somme già versate; la mancata verifica o deduzione costituisce vizio procedurale.
  • Il giudice (o l'organo che decide) è tenuto a esaminare le memorie difensive depositate ai sensi dell'art.127 c.p.p.; l'omissione di tale esame può determinare l'annullamento e il rinvio del provvedimento.
  • La regolarità della notifica e l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'interessato sono elementi decisivi: la notifica a un convivente richiede prova che l'interessato abbia comunque avuto conoscenza, altrimenti può essere configurata una lesione del diritto di difesa.
  • Quando il difensore non richiede la trattazione orale e deposita memorie, va valutata l'applicabilità della trattazione in forma camerale (anche alla stregua di norme emergenziali come l'art.23 del d.l. n.149/2020); l'inosservanza delle regole procedurali sulla forma del giudizio può essere censurata in sede superiore.
  • In presenza di elementi che impongono un contatto tra autorità degli Stati (ex decisione quadro 2005/214/GAI), il giudice nazionale deve accertare che siano state esperite le necessarie comunicazioni e consultazioni prima di decidere; in caso contrario è corretto disporre il rinvio per un nuovo esame.

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