Sentenza del 01/10/2021 n. 757 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro anno 2018 fondato sulla contestazione dell'assenza del vincolo pertinenziale dichiarato nell'atto notarile tra l'unità abitativa dell'acquirente e l'immobile oggetto di compravendita, per la distanza topografica tra i due immobili. L'Ufficio ha inoltre dedotto l'irregolarità dell'autoliquidazione ex art. 10, lett. b) del T.U. imposta di registro per mancanza del presupposto obiettivamente rilevabile nell'atto.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che il notaio che procede in via telematica all'autoliquidazione dell'imposta sia obbligato a verificare la regolarità dell'autoliquidazione e che l'Ufficio possa esercitare un controllo formale e sostanziale sull'atto volto a rilevare, ictu oculi, eventuali irregolarità. La mancanza del requisito riferito alla distanza spaziale fra gli immobili, necessario per riconoscere la pertinenzialità e applicare il prezzo-valore, integra l'irregolarità prevista dal combinato disposto degli artt. 3-ter D.Lgs. 463/1997 e 10, lett. b) D.P.R. 131/1986. Conseguentemente l'appello è stato accolto e le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate per la controvertibilità della materia.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 ottobre 1997, n. 463 - art. 3-ter
Individuazione dei soggetti e delle modalità legate alla determinazione del valore imponibile; la norma è stata richiamata per affermare i limiti e i presupposti che devono essere verificati in sede di autoliquidazione telematica.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 10, lett. b)
Prevede l'irregolarità dell'autoliquidazione quando manchi nel titolo il presupposto oggettivamente riscontrabile; la Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione nell'ipotesi di assenza, nell'atto, del requisito topografico necessario per la pertinenzialità e per l'utilizzo del prezzo-valore.
Testo Unico imposta di registro (richiamo generale)
Richiamato in quanto quadro normativo complessivo che disciplina le autoliquidazioni e i controlli dell'Ufficio; supporta l'idea che l'Ufficio può verificare ictu oculi la regolarità formale e sostanziale dell'atto.
Massime di principio
- Quando il prezzo-valore o il trattamento agevolato si fondano su un vincolo di pertinenzialità, l'atto deve contenere elementi chiari (es. contiguità/topografica o descrizioni che consentano di verificare il collegamento) per rendere verificabile il presupposto.
- Il notaio che compila l'autoliquidazione telematica è tenuto a verificare la regolarità e la presenza dei presupposti verificabili nell'atto; omissioni evidenti possono far sorgere responsabilità o comportare rettifiche d'ufficio.
- L'Amministrazione finanziaria può esercitare controllo formale e sostanziale sugli atti e rilevare, ictu oculi, le irregolarità dell'autoliquidazione senza dover compiere indagini esterne all'atto stesso.
- L'assenza, nell'atto, di dati topografici o descrittivi che dimostrino la pertinenzialità (distanza, confine, planimetria) giustifica la disapplicazione del prezzo-valore e la liquidazione corretta dell'imposta.
- In caso di materia giurisprudenzialmente controversa, il giudice può compensare le spese processuali tra le parti; ciò è rilevante quando sussistono ragioni di dubio interpretativo.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, in operazioni potenzialmente rilevanti ai fini dell'imposta di registro è consigliabile allegare all'atto documentazione che certifichi la pertinenzialità (planimetrie, attestazioni di contiguità, eventuali rilievi topografici o catastali).
- Se il titolo non contiene elementi oggettivi idonei a comprovare il presupposto impositivo, l'Ufficio può rettificare l'autoliquidazione anche senza perizia esterna, purché l'irregolarità emerga chiaramente dall'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 ott 2021Sentenza del 01/10/2021 n. 741 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 1 ott 2021Sentenza del 01/10/2021 n. 754 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 1 ott 2021Sentenza del 01/10/2021 n. 1186 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 ott 2021Sentenza del 01/10/2021 n. 1187 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 ott 2021Sentenza del 01/10/2021 n. 1188 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 ott 2021Sentenza del 01/10/2021 n. 1190 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →