Sentenza del 01/10/2021 n. 1188 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - Onere della prova - Principio di non contestazione - Si applica - Limiti - Fatto secondario presupposto - Contenuto dell'avviso di accertamento - Sufficiente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'onere della prova e sull'applicabilità del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. nel processo tributario; il ricorrente deduceva che l'AF, non avendo preso posizione su fatti preesistenti, dovesse essere considerata adesivamente contesta o priva di allegazioni, mentre l'AF si era limitata agli elementi già esposti nell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il principio di non contestazione dell'art. 115 c.p.c. trova applicazione anche nel processo tributario, ma va conciliato con la natura speciale di questo giudizio. Poiché la pretesa impositiva si fonda su un atto amministrativo preesistente (l'avviso di accertamento) nel quale l'AF ha già allegato i fatti costitutivi, non è possibile applicare il principio in modo da imporre all'AF un onere di allegazione aggiuntivo rispetto a quanto già dedotto nell'atto impugnato. In sostanza, il mancato rilievo in sede di giudizio su fatti impliciti nell'atto impositivo non comporta automaticamente la decadenza dell'AF dall'onere probatorio.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione si applica anche al processo tributario ma con limiti: non può essere usato per imporre all'Amministrazione finanziaria un obbligo di allegazione oltre quanto già contenuto nell'atto amministrativo (avviso di accertamento) che costituisce la base della pretesa impositiva.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'avviso di accertamento svolge funzione di atto di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa: le deduzioni ivi contenute possono bastare a esonerare l'AF dall'esigenza di formulare ulteriori allegazioni in giudizio.
- Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. si applica, ma deve essere bilanciato con la specificità del contenzioso tributario: non può trasformarsi in un meccanismo che penalizza l'AF per non aver ampliato in giudizio le proprie allegazioni già contenute nell'atto impugnato.
- Se il contribuente contesta fatti o circostanze non impliciti nell'atto impositivo, l'AF dovrà rispondere; viceversa, la mancata presa di posizione su fatti impliciti nell'avviso non vale automaticamente come rinuncia o soccombenza dell'AF.
- In fase di istruttoria il giudice deve valutare il contenuto dell'atto amministrativo impugnato insieme alle deduzioni processuali: non è ammesso richiedere all'AF una nuova base di allegazione oltre quella già formata con l'atto impositivo.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve specificare quali elementi dell'avviso di accertamento sono insufficienti o errati; la mera invocazione del principio di non contestazione non è in sé sufficiente a ribaltare l'onere probatorio già formato nell'atto amministrativo.
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