Sentenza del 01/10/2021 n. 754 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - IRPEF - oneri deducibili - separazione e divorzio -assegno - mantenimento figli - deducibilità - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado: gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli, pur erogati al coniuge nell'ambito di separazione o divorzio, devono essere esclusi dalla base imponibile IRPEF del coniuge percettore. Per motivi di equità le spese del grado sono state compensate. Decisione resa a Genova il 25 giugno 2021.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva rettificato il reddito imponibile della Sig.ra P.C. includendo assegni periodici ricevuti (originariamente dichiarati e portati in deduzione dal marito, Sig. P.P.S.), sostenendo che dovessero concorrere alla formazione del reddito IRPEF della moglie. La questione era se gli assegni periodici erogati al coniuge in conseguenza di separazione o divorzio e destinati al mantenimento dei figli debbano essere esclusi dalla base imponibile ai fini IRPEF.
Norme richiamate
Principio di esclusione dalla base imponibile degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli (normativa IRPEF e giurisprudenza applicabile)
La Commissione ha interpretato che gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli non concorrono alla formazione del reddito imponibile del coniuge che li percepisce, anche se formalmente erogati al coniuge in esecuzione di separazione o divorzio.
Massime di principio
- Occorre separare la componente dell'assegno destinata al mantenimento dei figli da quella eventualmente destinata al mantenimento del coniuge: solo la parte destinata ai figli è esclusa dalla base imponibile del percettore.
- La destinazione della somma (se a favore dei figli) va provata con gli atti di separazione/divorzio, clausole contrattuali, ricevute o altri elementi che dimostrino lo scopo degli importi.
- La periodicità e la natura degli assegni sono elementi rilevanti: assegni periodici espressamente destinati ai figli sono esclusi indipendentemente dal fatto che siano erogati al coniuge.
- Se una somma comprende componenti diverse (figli vs coniuge), ciascuna va trattata fiscalmente secondo la sua natura: la parte per il coniuge può concorrere al reddito o essere disciplinata da norme diverse; la parte per i figli va esclusa dalla base imponibile del percettore.
- In caso di contestazione da parte dell'Ufficio, il contribuente deve fornire documentazione e prove sulla destinazione delle somme; la giurisprudenza è favorevole all'esclusione per la quota destinata ai figli quando ciò risulta dall'accordo di separazione/divorzio o da elementi probatori.
- I giudici possono compensare le spese giudiziali per ragioni di equità in casi simili.
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